Prot. n. 388/P/'10 AGGIORNAMENTI IN MATERIA DI GASProt. n. 388/P/'10
Massa, 2 settembre '10
Norme in materia di mercato libero del gas naturale
Sommario
1. A chi si rivolge: Alle imprese associate
2. Cos’è: Provvedimenti governativi
3. Cosa prevede: Misure per la maggiore concorrenzialità nel mercato del gas naturale
4. Entrata in vigore: 19 agosto 2010
Circolare esplicativa{reg}
Si segnala la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sul numero 192 del 18 agosto u.s. del Decreto legislativo n. 130 del 13 agosto 2010 “Misure per la maggiore concorrenzialità nel mercato del gas naturale ed il trasferimento dei benefici risultanti ai clienti finali, ai sensi dell'art. 30 commi 6 e 7, della legge 23 luglio 2009, n.99”, cosiddetto Dlgs gas o decreto stoccaggi.
Il provvedimento (disponibile su richiesta presso i nostri uffici) prevede obblighi per chi supera una certa quota di mercato gas - nei fatti Eni - di rendere disponibile una certa quantità di risorse per la flessibilità. Tali risorse potranno essere utilizzate da clienti industriali, piccole imprese e produttori termoelettrici.
Inoltre è stato emanato dal Ministero dello Sviluppo economico un Decreto Ministeriale che avvia la “Borsa Gas” ossia la piattaforma di negoziazione di gas naturale che rappresenta il mercato all’ingrosso dove dal mese di maggio sono gestiti i quantitativi di gas relativi all’offerta obbligatoria delle quote di gas importate dai paesi extra UE. A tali quantitativi andranno adesso ad aggiungersi, incrementando la liquidità e quindi l’attrattività di tale mercato, le aliquote di gas naturale che ciascun titolare di concessione di coltivazione di idrocarburi gassosi è tenuto a corrispondere annualmente allo Stato. Il decreto prevede inoltre le modalità con le quali il Gestore dei Mercati Energetici (GME) assume la gestione delle offerte di vendita e di acquisto di tali quantitativi di gas naturale, secondo condizioni definite dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas. Analogamente a quanto già avviene con la Borsa elettrica. Di seguito si riportano le più rilevanti disposizioni previste dal decreto stoccaggi, D.Lgs n. 130 del 13 agosto 2010.
REVISIONE DEI TETTI ANTITRUST Una delle principali novità introdotte dal D.Lgs n. 130 è la revisione dei tetti Antitrust in capo agli operatori del mercato del gas, vale a dire degli obblighi di cui all’articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 che prevedono sino al 31 dicembre 2010 limiti quantitativi per l’immissione di gas in Italia e nella vendita da parte di singoli operatori. Tali tetti (più volte elusi dall’operatore dominante) vengono sostituiti da livelli obiettivo finalizzati a mitigare le posizioni di monopolio nel mercato del gas naturale. Il primo livello-obiettivo che attesta una posizione dominante, definito nel provvedimento dall’articolo 3 comma 4 come valore soglia, è fissato nella misura del 40%. Pertanto, ciascun soggetto che immette gas naturale nella rete nazionale (sia produzione che importazione) che attesta ogni anno, una quota di mercato all’ingrosso superiore al valore soglia del 40% è tenuto ad adempiere a misure proconcorrenziali opzionabili tra le due seguenti: § svolge, per i due anni successivi, procedure di cessione gas imposte per volumi complessivamente non superiori a 4 miliardi di metri cubi, come già avvenuto ai sensi del D.L. n. 78/2009 nel 2009 (Gas release);§ accetta, in alternativa all’obbligo di cui al punto precedente, le seguenti misure volte ad accrescere la concorrenzialità nel mercato gas:
§ assume impegni vincolanti per rendere disponibili volumi di gas per 4 miliardi di metri cubi in termini di sviluppo di nuove infrastrutture di stoccaggio o per il potenziamento di quelle esistenti (art. 5 comma 1 lettera a);
§ consente la partecipazione di terzi alle iniziative di potenziamento delle infrastrutture riservando i volumi di gas aggiuntivi secondo le seguenti modalità:
§ 1 miliardo di metri cubi ad aggregazioni di piccole e medie imprese;§ 1 miliardo di metri cubi a produttori di energia da impianti alimentati unicamente a gas naturale;§ 2 miliardi di metri cubi per clienti industriali. § si impegna a fornire una parte dei servizi necessari per l’anticipazione dei benefici ai soggetti investitori.
PARTECIPAZIONE DEI SOGGETTI INVESTITORI In base all’articolo 5 l’operatore dominante che eccede il valore soglia del 40% e non opta per l’opzione di cessione gas (c.d. Gas release) bensì per le misure alternative proconcorrenziali(realizzazione di infrastrutture di stoccaggio), dovrà trasmettere al Ministero dello Sviluppo Economico un Piano per lo sviluppo di nuova capacità di stoccaggio, impegnandosi alla realizzazione dei relativi interventi.
Alla realizzazione di questi nuovi progetti possono partecipare le tipologie di soggetti indicati dall’articolo 6 ed in particolar modo:
a) clienti finali industriali (non aventi diritto ai regimi di tutela previsti dalla L. 125/2007) con consumi non inferiori a 20 milioni di metri cubi e costanti nell’anno in termini di prelievo;b) consorzi di clienti finali industriali con consumo individuale per consorziato non inferiore a 5 milioni di metri cubi e per un volume complessivo non inferiore a 50 milioni di metri cubi;c) aggregazioni di piccole e medie imprese, anche promosse dalle relative associazioni di categoria, con un consumo complessivo superiore a 5 milioni di metri cubi annuo; tale aggregazione deve essere costituita in consorzio di imprese con la partecipazione anche di piccole o medie imprese con natura di cliente industriale. La partecipazione, aggiudicata mediante apposita procedure concorsuale, consiste nella possibilità di utilizzare i servizi di stoccaggio mediante: § la sottoscrizione di un contratto di stoccaggio pluriennale per la fornitura di un servizio di stoccaggio sulla base di corrispettivi determinati dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas;
- la sottoscrizione di un contratto per l’utilizzo di una capacità pro-quota dell’infrastruttura di stoccaggio (quindi in qualità di contitolari dell’infrastruttura).
STOCCAGGIO VIRTUALE (Anticipazione dei benefici ai soggetti investitori) L’articolo 9 del provvedimento, tenuto conto che la nuova capacità di stoccaggio sarà effettivamente disponibile non prima di un arco temporale lungo (circa 5 anni), disciplina un sistema virtuale finalizzato ad anticipare i benefici per i soggetti investitori, come se la disponibilità di stoccaggio fosse immediatamente disponibile.Viene infatti previsto, per i soggetti che si sono aggiudicati le procedure concorsuali, di poter beneficiare “virtualmente”, attraverso il Gestore dei servizi energetici (GSE, della capacità di stoccaggio loro assegnata (avendo in tal modo la possibilità di “consegnare” al GSE il gas non consumabile nel periodo estivo e di averlo riconsegnato nel successivo periodo invernale a costi minori- c.d. stoccaggio virtuale).I costi sostenuti dal GSE per tale operazione sono coperti attraverso le tariffe di trasporto e bilanciamento applicati alla generalità degli utenti finali (articolo 9 comma 4); è comunque previsto un meccanismo che minimizzi tale impatto in bolletta.
IMPATTO SUL MERCATO (FLESSIBILITÀ) L’articolo 11 prevede, infine, misure volte a garantire che il provvedimento produca benefici per l’intera collettività, in termini di maggiore concorrenzialità del mercato del gas. In particolare sono previste misure che dovrebbero promuovere la liquidità della Borsa gas recentemente costituita, attraverso la vendita in Borsa dei quantitativi di gas resi disponibili nel periodo invernale in funzione della nuova capacità di stoccaggio.
SCADENZE Tra le scadenze previste dal provvedimento, si segnalano l'attestazione della quota di mercato ai fini della determinazione degli obblighi, che Eni dovrà presentare a Ministero dello Sviluppo, Antitrust e Autorità per l’energia entro metà settembre. Entro il 1 settembre Eni dovrà presentare al Ministero il Piano per la realizzazione della nuova capacità di stoccaggio. Il piano è soggetto ad approvazione del Ministero, sentita l'Autorità per l'energia, per la quale non è indicata una scadenza. Una volta approvato, il piano diventa quindi vincolante e il soggetto obbligato bandisce una procedura per l'adesione dei soggetti utilizzatori della nuova flessibilità. Nel frattempo sempre entro il 1° settembre i soggetti utilizzatori devono trasmettere una manifestazione non vincolante d'interesse per il meccanismo (vedi comunicazione via e.mail del 26 agosto). Entro il 18 ottobre l'Autorità per l’energia, su indirizzo del Ministero, disciplina le modalità di fruizione anticipata dei benefici da parte dei clienti industriali attraverso un meccanismo, posto a carico delle bollette, che rifletta da subito sul prezzo di approvvigionamento di gas delle imprese gli effetti che deriverebbero dalla disponibilità della nuova capacità di stoccaggio di futura realizzazione. Infine, il Dlgs prevede che entro il 28 febbraio 2011 l'Autorità definisca la disciplina del bilanciamento di merito economico in modo tale che sia operativa dal 1° aprile.
Distinti saluti
CONFAPI MASSA CARRARA E VERSILIA{/reg}
Prot. 385/P/'10 CCIAA SEMINARIO DALLA DIA ALLA SCIAProt. n. 385/P/'10
E' disponibile presso i nostri uffici il Programma e Scheda di Adesione dell'iniziativa in oggetto proposta dalla CCIAA di Massa Carrara. Si ricorda che la partecipazione è {reg}gratuita e che il termine per la presentazione delle adesioni è fissato per le ore 12.00 di martedì 14 settembre p.v..
L'ufficio della Confapi MAssa Carrara e Versilia è a disposizione per maggiori informazioni e assistenza.
Distinti saluti CONFAPI MASSA CARRARA E VERSILIA{/reg}
Prot. n. 384/P/'10 TOSCANA PROMOZIONE INCONTRI CON I CONSULENTI - SETTEMBRE 2010Prot. n. 384/P/'10
Di seguito inoltriamo per conoscenza il calendario degli appuntamenti con i consulenti del mese di SETTEMBRE 2010{reg}
Venerdi 24/09: - consulenza sugli aspetti legali dell’E-commerce (codice protezione dati personali; condizioni di vendita, etc).- consulenza sul marketing turistico internazionale- consulenza sul web marketing turistico
Lunedi 27/09: ICE (il consulente tratterà tutti i settori economici ad esclusione del settore turismo)
Martedì 28/09: consulenti legale (contrattualistica e normativa commercio internazionale) e doganale (dogane e trasporti)
Mercoledì 29/09:- consulente di fiscalità internazionale- consulente di FIDI Toscana- consulente di SIMEST spa
Giovedì 30/09: Sace Bt e Sace Spa
Per maggiori informazioni sulle tematiche trattate durante gli incontri vi preghiamo di collegarvi al link che trovate sotto e di scaricare sia le informazioni sia la/e scheda/e cui siete interessati, da rinviare via fax al n. 055-4628025 (imprese industria ed artigianato) oppure allo 055-4628048 (imprese del settore agroalimentare e turismo) oppure via e-mail (la scheda va firmata e scannerizzata) all’indirizzo s.gemignani@toscanapromozione.it. Link per scaricare informazioni e scheda/e di prenotazione degli appuntamenti: http://mail.toscanapromozione.it/home/s.gemignani@toscanapromozione.it/appuntamento%20mensile%20consulenti
45' legale
1h doganale
1h SACE
30' SACE BT
1h Simest
1h ICE
45' e-commerce
45' fiscalita' internazionale
1h FIDI Toscana
Vi informiamo che questo mese la scadenza per presentare la richiesta di appuntamento è fissata per il giorno lunedi 20 settembre 2010. Eventuali richieste che pervengano successivamente saranno inserite in agenda fino ad esaurimento posti. A seguito dell’invio della scheda riceverete conferma dell’appuntamento tramite e-mail e sarete eventualmente contattati per chiarimenti o approfondimenti dell’argomento oggetto dell’incontro.
Si ricorda che gli appuntamenti con i consulenti di Toscana Promozione sono completamente gratuiti.
Distinti saluti
CONFAPI MASSA CARRARA E VERSILIA{/reg}
Prot. n. 383/P/'10 MISSIONE IN EGITTOProt. n. 383/P/'10
Presso i nostri uffici è disponibile il materiale promozionale della missione nalzionale della CCIAA di Massa Carrara in Egitto, patrocinata da Unioncamere.
La missione, coordinata da Promos Milano, in qualità di soggetto camerale
capofila avrà come focus i settori agro-alimentare, edilizia e
costruzioni e blu economy.
La missione si svolgerà dal {reg}22 al 25 novembre p.v. e prevede lo
svolgimento degli incontri B2B con le controparti locali al Cairo, con
successiva visita al distretto industriale di Alessandria d’Egitto.
La quota di partecipazione è di € 625,00 + IVA, ed include:
· Ricerca e selezione dei partner locali;
· Organizzazione mirata degli incontri di affari;
· Disponibilità di sale attrezzate per gli incontri;
· Servizio di interpretariato;
· Servizio transfer in loco;
· Assistenza di personale qualificato PROMOS durante la missione.
Promos organizza anche un pacchetto logistica facoltativo, come di
seguito dettagliato:
Voli in classe economica + Hotel categoria Superiore + Transfer da/per
aeroporto
€ 750,00 + IVA 20 % (Costi indicativi e soggetti a variazioni secondo
disponibilità).
La data di scadenza per l'invio delle adesioni è fissata per il 20
settembre 2010.
I nostri uffici sono a disposizione per maggiori informazioni e assistenza.
Distinti saluti
CONFAPI MASSA CARRARA E VERSILIA{/reg}
Prot. n. 377/P/'10 MISURE URGENTI IN MATERIA DI ENERGIAMassa, 30 agosto ‘10
Prot. n. 377/P/’10
Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di nuove norme per le fonti rinnovabili
Sommario
1. A chi si rivolge: Alle imprese che vogliono investire nel settore energetico
2. Cos’è: Aggiornamento normativo
3. Cosa prevede: Nuove norme in materia di fonti rinnovabili
4. Entrata in vigore: 19 agosto 2010
Circolare esplicativa{reg}
Si segnalano le numerose novità per la produzione di energia da fonti rinnovabili, legate alla pubblicazione in G.U. n. 192, del 18 agosto 2010, della Legge 13 agosto 2010, n. 129, di conversione del DL 105/2010, recante misure urgenti in materia di energia. Tra le disposizioni più significative di tale legge (cd “Sblocca reti”), in vigore dal 19 agosto 2010, vi sono:
- l’introduzione di un Sistema Informatico Integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell’energia elettrica e del gas (SII);
- precisazioni sulla tariffa onnicomprensiva per impianti a biomassa e biogas;
- "sanatoria" per gli impianti realizzati con Dia con soglie di potenza superiori a quelle fissate dal Dlgs 387/2003;
4. obbligo per chi intende realizzare un impianto a fonti rinnovabili, di prestare congrue garanzie finanziarie ai fini del suo effettivo completamento;
5. chiarimenti sul Conto Energia: per godere delle tariffe 2010 basta concludere i lavori sull'impianto entro il 31 dicembre 2010. Per l'entrata in esercizio si ha tempo fino al 30 giugno 2011;
6. la definizione di opere connesse ed indispensabili agli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ossia vengono considerate tali tutte quelle che sono necessarie all’immissione dell’energia prodotta dall’impianto compresa la connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale.
In merito all’introduzione di un Sistema Informatico Integrato, si attribuisce all’Acquirente Unico SpA la gestione dei flussi informativi dei mercati energetici basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali. Tali flussi potranno comprendere anche informazioni riguardanti la morosità dei clienti finali ed altri eventuali inadempimenti contrattuali. Le modalità di gestione e trasmissione delle informazioni verranno definite dall’Autorità per l’energia ed il gas, anche per quelle riguardanti le informazioni legate all’atto di passaggio a nuovo fornitore e saranno valide a tutti gli effetti di legge per l’adozione di misure volte alla sospensione della fornitura dei confronti dei clienti morosi.
All’Art. 1 ter, si indica che la tariffa onnicomprensiva per impianti di potenza media annua superori ad 1 MW a biomassa e biogas, si applica agli impianti entrati in esercizio commerciale dopo il 31 dicembre 2007, per impianti alimentati a gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili, si applica solo per gli impianti entrati in esercizio dopo il 1 agosto 2009. All’Art. 1 quater, si prevede che gli atti relativi alle procedure per le denunce di inizio attività per la realizzazione di impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili, approvate sulla base di norme regionali recanti soglie superiori a quelle previste dalla norma nazionale Dlgs 387/2003, rimangono valide per quegli impianti che siano entrati in esercizio entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore di tale decreto, ossia il 19 agosto 2010. L’articolo 1-septies prevede che per godere delle più favorevoli tariffe del Conto energia 2010 è sufficiente terminare i lavori di installazione dell’impianto entro il 31 dicembre 2010. Entro la stessa data, occorre comunicare al Gestore di rete e al GSE la fine dei lavori. Per l’effettiva connessione alla rete e per l’entrata in esercizio si ha poi tempo fino al 30 giugno 2011. La comunicazione di fine lavori deve essere asseverata da tecnico abilitato. GSE e Gestore di rete possono fare controlli a campione per verificare la veridicità della comunicazione. Inoltre, il decreto definisce una serie di disposizioni che dovranno definirsi con norme specifiche entro i prossimi 90 giorni, come: - il rafforzamento degli strumenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico per quegli impianti da fonti rinnovabili non programmabili (es. eolico) con potenza inferiore ad 1 MW; - la definizione delle regole finalizzate ad evitare fenomeni di prenotazione della capacità di rete per gli impianti da fonti rinnovabili che non siano effettivamente realizzati nei tempi previsti. E’ disponibile presso i nostri uffici su richiesta in formato elettronico il decreto in oggetto.
Distinti saluti
CONFAPI MASSA CARRARA E VERSILIA{/reg}
Prot. n. 376/P/'10 ANIEM 30FISCO
LA CEDOLARE SUGLI AFFITTI NEL FEDERALISMO FISCALE {reg}
E’ all’esame del CdM di questo pomeriggio, la bozza del quarto decreto attuativo dell’autonomia fiscale dei comuni che prevede, tra l’altro, l’introduzione di una nuova imposta unica sugli affitti denominata cedolare secca.Tale tipo di imposta pari al 25%, da calcolare sul canone di locazione annuo, sarà devoluta dal 1/1/2011, ai comuni e sostituirà l’Irpef, le addizionali, le imposte di bollo e di registro dovute sui contratti di affitto.Sarà inoltre applicabile anche ai contratti per i quali non esiste obbligo di registrazione.Le modalità di versamento dell’imposta saranno fissate dall’Agenzia delle entrate e saranno per l’anno d’imposta 2011 pari all’85% e al 90% a partire dal 2012.Coloro i quali non denunceranno al fisco i redditi da locazione vedranno raddoppiate le sanzioni fino ad un massimo di 2.000 euro nei casi di omessa dichiarazione e fino al 400% della maggiore imposta nel caso di redditi dichiarati in misura inferiore.Gli introiti derivanti dalla cedolare secca andranno ad alimentare il Fondo sperimentale di riequilibrio.Oltre a tale imposta, ad incrementare le casse del fondo sarà, dal 2014 , una quota della nuova imposta municipale “propria” applicabile agli immobili diversi dall’abitazione principale e al trasferimento dei beni; mentre nel primo caso l’aliquota sostitutiva dell’Ici è ancora da definire, quella sui trasferimenti è stata già fissata al 3% se oggetto del trasferimento è l’abitazione principale dell’acquirente o un bene ereditato, del 9% in tutti gli altri casi.Alla municipale propria i comuni potranno affiancare anche una municipale secondaria facoltativa che potrà essere introdotta previa consultazione popolare.Quest’ultima andrà a sostituire tasse come quella sull’occupazione del suolo pubblico, quella sulla pubblicità e le affissioni o l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.Nell’ambito dell’imposta municipale propria rientreranno quindi: le imposte sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali dovute in relazione ai beni non locati, l’imposta di registro, l’imposta ipotecaria, l’imposta catastale, l’imposta di bollo sui contratti di locazione, l’imposta sulle successioni e donazioni, l’imposta sui tributi speciali catastali e l’Ici.L’esame del provvedimento riprenderà dopo la pausa estiva.
AGENZIA DELLE ENTRATE: CERTIFICAZIONI SOLO SU SEGNALAZIONI DEFINITIVE
Nelle certificazioni rilasciate all’ente appaltante ai fini della partecipazione delle imprese agli appalti pubblici, gli uffici dell’agenzia delle entrate dovranno indicare soltanto le infrazioni degli obblighi di pagamento definitivamente accertate.E’ quanto stabilisce la circolare n. 41 del 3 agosto 2010 dell’agenzia, concernente l’attestazione dei requisiti fiscali richiesti per la partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti e subappalti di lavori, forniture e servizi di cui al D.lg.vo 163/2006 s.m.i.L’art. 38 comma 1 lettera g del Codice Appalti esclude dalla partecipazione i soggetti che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui sono stabiliti.Il comma successivo prevede che il possesso dei requisiti richiesti possa essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/00, fatto salvo il potere di controllo delle amministrazioni procedenti.In merito ai requisiti fiscali, con la circolare n. 34/2007 l’agenzia ha fornito istruzioni sui compiti degli uffici, chiarendo che, qualora la stazione appaltante richieda il controllo dell’autocertificazione, gli uffici devono utilizzare il modello approvato con provvedimento del 25/6/2001, segnalando anche le eventuali violazioni non definitivamente accertate, in modo da fornire al richiedente ogni elemento utile a valutare la sussistenza del requisito della regolarità fiscale.Nella nuova circolare, tuttavia, viene osservato che, in base al citato art. 38, l’irregolarità fiscale può dirsi integrata qualora sia stata definitivamente accertata una qualunque violazione relativa agli obblighi di pagamento di imposte e tasse, e deve considerarsi venuta meno nel caso in cui, alla data di richiesta della certificazione, il contribuente abbia integralmente soddisfatto la pretesa del fisco, anche mediante definizione agevolata.Tutto premesso, modificando le precedenti indicazioni in senso più aderente alla norma, anche al fine di non pregiudicare le imprese nazionali rispetto a quelle estere, l’agenzia ha ora stabilito che gli uffici devono indicare nella certificazione esclusivamente le violazioni di pagamento definitivamente accertate, circostanza che si realizza con l’inutile decorso dei termini di impugnativa o a seguito di sentenza definitiva.
ECONOMIA
PUBBLICATA SULLA GAZZETTA UFFICIALE LA MANOVRA ECONOMICA
Con 321 voti favorevoli, 270 e 4 astenuti, la Camera ha approvato definitivamente venerdì 30/7, il D.D.L. n.78/2010 (cd. Manovra economica 2010-2012) convertito nella Legge n. 122/2010 pubblicata sulla G.U.R.I. n. 176 del 30/07/2010 S.O. n. 174/L.
Il testo del provvedimento definitivo è sostanzialmente identico a quello approvato dal Senato, per cui ci si riporta integralmente alle novità del settore già ampiamente esplicate nelle note informative n. 27 del 12/7/10, n. 28 del 19/7/10 e n. 29 del 27/7/10.Le Associazioni territoriali interessate possono richiedere il testo integrale del provvedimento pubblicato in Gazzetta presso gli Uffici Aniem.
APPALTI PUBBLICI
APPROVATO DAL CDM IL REGOLAMENTO SUGLI ACCESSI AL CANTIERE Il CdM ha approvato in data 30/7/2010 in via definitiva il regolamento sull’accesso ai cantieri di opere pubbliche finalizzato a contrastare i tentativi di infiltrazione mafiosa anche negli appalti di lavori sotto la soglia comunitaria di euro 4.845.000.Tale provvedimento, che dà attuazione al c.d. pacchetto sicurezza della Legge n. 94/2009, intende colmare un vuoto nei controlli antimafia nel settore delle costruzioni che, come già preannunciato nelle note informative n. 27 del 12/7/10, sono unicamente basati secondo la normativa vigente (DPR 252/98), su di una verifica preventiva documentale condotta dalla stazione appaltante in fase di gara tramite la richiesta di presentazione del certificato antimafia della Camera di Commercio all’impresa partecipante, completo di “nulla osta antimafia” e mai su verifiche sui cantieri.Secondo la normativa in vigore, solamente per i lavori sopra la soglia europea sono previsti anche i controlli successivi in cantiere oltre alla acquisizione, da parte dei soggetti pubblici che intendono stipulare, approvare o autorizzare i contratti con privati, dell’informativa antimafia concernente la verifica circa l’insussistenza di tentativi mafiosi.Considerato che le situazioni concrete hanno dimostrato che le infiltrazioni mafiose tendono ad insinuarsi soprattutto negli appalti sotto soglia, il Governo ha inteso rafforzare la vigilanza in tutte le opere pubbliche a prescindere dagli importi.Il provvedimento si applica a tutti i soggetti presenti in cantiere, che intervengono a qualsiasi titolo nel ciclo di realizzazione dell’opera anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale qualunque sia l’importo dei relativi contratti o subcontratti.La direzione dei controlli verrà affidata ai prefetti, che hanno ereditato la competenza dell’Alto Commissario antimafia, e saranno svolti da gruppi interforze.In caso di segnalazioni di infiltrazioni mafiosi da parte del gruppo interforze, la valutazione circa il provvedimento da emettere spetterà al prefetto che, se ritiene l’impresa a rischio, può rilasciare un’informativa antimafia ovvero una segnalazione del pericolo che corre l’impresa o il subappaltatore. E’ sempre prerogativa del prefetto ascoltare in via preventiva l’impresa prima di emettere ogni tipo di provvedimento anche per verificare se la situazione può essere subito sanata.Una volta emessa, l’informativa antimafia va comunicata a tutti i soggetti pubblici compresa la stazione appaltante.La revoca del contratto non è automatica in quanto lo schema di decreto, rinviando al DPR 252/1998, prevede la facoltà di recesso nella fase di esecuzione del contratto.
AMBIENTE
PROGRAMMA GESTIONE SISTRI
E’ disponibile sul sito del Ministero dell’Ambiente la versione demo del programma di gestione del ciclo in attesa della diffusione nei prossimi giorni anche del manuale operativo che servirà a formare gli addetti aziendali sulla conoscenza delle nuove procedure e a mettere in grado di operare in conformità alle nuove disposizioniLe imprese potranno far pervenire ai tecnici dell’Ambiente i suggerimenti ritenuti più opportuni per semplificare le operazioni, renderle se possibile più efficienti e soprattutto integrabili o interfacciabili con i sistemi di gestione già in uso da anni in molte unità.Il programma di prova si articola in due fasi. Nella prima viene circoscritta, a un insieme rappresentativo delle classi di utenti, la possibilità di testare il sistema.Più avanti si consentirà a tutti gli utenti di impratichirsi con i nuovi percorsi.L’iniziativa consentirà alle imprese di conoscere in modo più puntale le modalità operative del nuovo sistema, di sperimentare in concreto le nuove tecnologie ed acquisire la necessaria manualità nella gestione dei dispositivi elettronici.Si ricorda che il Sistri ovvero il sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti, fortemente voluto dal Ministero dell’Ambiente per contrastare la malavita organizzata in un settore critico, permetterà di semplificare la gestione aziendale, abolendo registri, formulari e comunicazione annuale (MUD).Inoltre, il DM 9 luglio 2010 (pubblicato sulla GU n. 161 del 13/7/2010) modificando le scadenze fissate nel DM dicembre 2009 ha rinviato per tutte le imprese obbligate ad aderire al Sistri l`operativita` del nuovo sistema al 1° ottobre 2010.
MERCATO
BENI CULTURALI: BANDO PER SPONSORIZZARE RESTURO COLOSSEO
E’ stato pubblicato oggi 4 agosto sulla Gazzetta Ufficiale, un avviso pubblico europeo, consultabile anche sul sito www.commissario-archeologiaroma.it finalizzato a selezionare imprenditori nazionali o internazionali disposti a sponsorizzare il restauro del Colosseo.Il termine per presentare le proposte scade il 15 settembre mentre è prevista e per metà ottobre l’apertura dei primi cantieri e per il 2013 la conclusione dei lavori per il restauro. Quale corrispettivo del finanziamento i partecipanti, potranno promuovere la propria immagine secondo modalità che , come precisa la Soprintendenza, dovranno essere compatibili con il decoro del monumento.Sono esclusi quindi i maxi cartelloni pubblicitari sui ponteggi e il logo dello sponsor sarà apposto solo sulla recinzione del cantiere o inserito sul biglietto d’ingresso del Colosseo.I soggetti finanziatori e vincitori della gara sceglieranno le imprese a cui affidare l’esecuzione dei lavori di restauro secondo quanto prevede l’art. 26 del Codice Appalti sui contratti di sponsorizzazione.Le imprese devono avere i requisiti fissati dal bando e consolidata espereienza nel settore del restauro.
GIURISPRUDENZA
Commento alla sentenza del TAR Umbria 18/6/2010 n. 378Divieto di escludere chi fa causa
E' discriminatoria la clausola volta ad escludere dalla gara l'impresa oggettivamente idonea solo perché essa è controparte della stazione appaltante in una controversia.
Lo afferma il TAR Umbria (18 giugno 2010 n. 378), secondo il quale è sufficiente considerare che, con un criterio così formulato, la discriminazione opera anche se si tratti di azione esercitata infondatamente e pretestuosamente dal Committente ovvero di azione esercitata dal privato alla quale il Committente infondatamente e pretestuosamente resiste. Nella prima ipotesi, si attribuirebbe al Committente il mezzo di creare artatamente il presupposto per escludere una determinata impresa, a proprio arbitrio.
Nella seconda (azione esercitata dal privato, alla quale il Committente infondatamente resiste), si mette il privato in condizioni di dover rinunciare all'esercizio del proprio diritto, se non vuol essere escluso da ogni futuro contratto.
Ma in verità la discriminazione appare illegittima, anche quando non sia manifesta l'eventuale infondatezza della posizione processuale della stazione appaltante attrice o convenuta.
Ciò che può giustificare l'esclusione di un'impresa non è la pendenza di un giudizio, ma, semmai, le caratteristiche del fatto che ha dato origine al contenzioso.
In buona sostanza, la P.A. ha un adeguato strumento per tutelarsi, applicando l'art. 38, comma 1, lettera (f) del codice dei contratti. Questa disposizione consente (o impone) di escludere dalle gare le imprese "che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante". Commento alla sentenza del Consiglio di Stato 12 luglio 2010 n. 4481
Per i lavori OS6 è sufficiente la OG11
Il Consiglio di Stato con sentenza del 12/7/10 n. 4481 sostiene che, ai sensi dell'articolo 74, comma 3, del DPR n. 554/1999, ai bandi di gara indetti per l'affidamento di appalti di lavori, che prevedano come categoria prevalente la categoria specializzata OS6 (Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi), possono partecipare, oltre alle imprese qualificate nella categoria di opera specializzata prevalente, anche le imprese qualificate nella categoria di opera generale OG1, trattandosi di categorie specializzate a qualificazione non obbligatoria e, pertanto, eseguibili dall'aggiudicatario ancorché privo delle relative qualificazioni, mentre solo al fine di evitare contestazioni è necessario prevedere tale possibilità nel bando (AVCP, determinazione 8/2002).{/reg}
Prot. n. 374 INCENTIVI AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICIProt. n. 374/P/'10
NUOVO CONTO ENERGIA
Sommario
1. A chi si rivolge:Imprese associate
2. Cos’è:Decreto Ministeriale
3. Cosa prevede:Tariffe incentivanti per la produzione di energia da fotovoltaico
4. Entrata in vigore:pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Circolare esplicativa
Si segnala che è stato approvato in Conferenza Unificata Stato-Regioni il Decreto del Nuovo Conto Energia per il fotovoltaico, che pertanto attende adesso la sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.Il decreto fornisce i nuovi criteri per incentivare la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica a partire dal 1 gennaio 2011.
Oltre all’annunciata riduzione delle tariffe incentivanti, vengono introdotte una serie di elementi nuovi, tra i quali segnaliamo in particolare: {reg}- La ridefinizione delle diverse categorie di impianti (sono previste due - e non più tre - tipologie di impianti: “impianti fotovoltaici realizzati sugli edifici” e “altri impianti fotovoltaici”. È stata eliminata, quindi, la differenziazione tra impianti integrati e parzialmente integrati, mentre viene introdotta una nuova tipologia, maggiormente incentivata: “impianti integrati con caratteristiche innovative”).- L’introduzione di nuove tipologie di impianti tecnologici incentivati ammessi agli incentivi (impianti con innovazione tecnologica, sistema solare a concentrazione). -
Le nuove tariffe incentivanti registrano un calo tra il 18-20% al 2011 rispetto alle le tariffe attuali (con una ulteriore riduzione del 6% per ciascun anno successivo), e variano in funzione della classe di potenza installata. - La riduzione è minore per i piccoli impianti e maggiore per i grandi (sopra i 200kW di potenza) e per gli impianti a terra. - Il meccanismo incentivante è decrescente nel corso di ogni anno; le tariffe, infatti, si ridurranno ogni quadrimestre.
Nel complesso il decreto contiene alcuni elementi positivi volti a favorire soluzioni innovative, ma presenta anche delle criticità: - la suddivisione delle tariffe in quadrimestri potrebbe generare elementi di incertezza nella valutazione degli investimenti, poiché, soprattutto considerate le difficoltà che ancora permangono rispetto ai tempi dell’iter di autorizzazione e connessione degli impianti, risulterà spesso difficile avere certezza rispetto alla tariffa a cui si avrà diritto; - l’eliminazione della distinzione tra impianti integrati e parzialmente integrati, con la categoria “impianti integrati con caratteristiche innovative”, potrebbe penalizzare alcune tipologie di impianti che prima avevano diritto a tariffe maggiori rientrando nella categoria “integrati” e che, non riuscendo a rientrare nella nuova e più stringente definizione di integrazione, avrebbero diritto ad una tariffa pari ai semplici impianti sugli edifici. Di seguito si riporta una nota di dettaglio sui contenuti del provvedimento. Il Decreto Ministeriale in via di pubblicazione è disponibile su richiesta presso i nostri uffici.
DEFINIZIONI DELLE TIPOLOGIE DI IMPIANTO
1. Impianto fotovoltaico realizzato su un edificio: è l’impianto i cui moduli sono posizionati sugli edifici secondo le modalità individuate nell’allegato 2. 2. Impianto fotovoltaico integrato con caratteristiche innovative: utilizza moduli e componenti speciali sviluppati specificatamente per sostituire elementi architettonici, e che risponde a requisiti tecnici costruttivi e alle modalità di installazione indicate nel decreto all’allegato 4. 3. Sistema solare fotovoltaico a concentrazione o impianto a impianto fotovoltaico a concentrazione: è un impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l’effetto fotovoltaico; esso è composto principalmente da un insieme di moduli in cui la luce solare è concentrata, tramite sistemi ottici, su celle fotovoltaiche, da uno o più gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata e da altri componenti elettrici minori. 4. Impianto fotovoltaico con innovazione tecnologica: è un impianto fotovoltaico che utilizza moduli e componenti caratterizzati da significative innovazioni tecnologiche. (le tariffe e le caratteristiche saranno individuate con successivo decreto ministeriale) 5. Sistema con profilo di scambio prevedibile (beneficiano di un incremento delle tariffe del 20%): è il sistema avente tutte le seguenti caratteristiche:
i. è costituito da uno o più impianti fotovoltaici con un aggregato di punti di immissione, punti di prelievo e di eventuali sistemi di accumulo dell’energia, trattati su base oraria e sottesi da un’unica cabina primaria;
ii. è caratterizzato da uno o più impianti fotovoltaici che hanno una potenza nominale complessiva 200 kW
iii. ha un profilo complessivo di scambio con la rete elettrica che rispetta un programma orario comunicato giornalmente al GSE;
iv. il profilo di cui alla lettera iii è rispettato per almeno 300 giorni all’anno.
PROCEDURE PER L’ACCESSO ALLE TARIFFE INCENTIVANTI
Le procedure sono descritte nell’art. 4, mentre la documentazione dettagliata per richiedere la tariffa incentivante è riportata nell’all.3.Il soggetto responsabile deve inviare al GSE, soggetto attuatore, tutta la documentazione entro 90 giorni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto. Il GSE, verificata la correttezza della richiesta, determina ed assicura entro 120 giorni l’erogazione della tariffa.Si segnala che il soggetto responsabile, che ha diritto a richiedere e ottenere le tariffe incentivanti, è il soggetto responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto. TARIFFE INCENTIVANTI
IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI (TITOLO II)
Gli impianti solari fotovoltaici, suddivisi “in impianti realizzati sugli edifici” ed “altri impianti,” hanno diritto ad una tariffa differenziata sulla base di 6 classi di potenza, che decresce a cadenza quadrimestrale. | TARIFFE PER IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI (titolo II)impianti entrati in esercizio in data successiva al 31/12/2010 ed entro il 30/04/2011 |
| Intervallo di Potenza (KW) | I Quadrimestre 2011 | II Quadrimestre 2011 | III Quadrimestre 2011 |
| Impianti fotovoltaici realizzati sugli edifici | Altri impianti fotovoltaici | Impianti fotovoltaici realizzati sugli edifici | Altri impianti fotovoltaici | Impianti fotovoltaici realizzati sugli edifici | Altri impianti fotovoltaici |
| 1 ≤P≤3 | 0,402 | 0,362 | 0,391 | 0,347 | 0,380 | 0,333 |
| 3 < P ≤20 | 0,377 | 0,339 | 0,360 | 0,322 | 0,342 | 0,304 |
| 20 < P ≤200 | 0,358 | 0,321 | 0,341 | 0,309 | 0,323 | 0,285 |
| 200 < P ≤1000 | 0,.355 | 0,314 | 0,335 | 0,303 | 0,314 | 0,266 |
| 1000< P ≤5000 | 0,351 | 0,313 | 0,327 | 0,289 | 0,302 | 0,264 |
| P > 5000 | 0,333 | 0,297 | 0,311 | 0,275 | 0,287 | 0,251 |
Per gli impianti che entrano in esercizio nel 2012 e nel 2013 le tariffe saranno decurtate ulteriormente del 6% ogni anno. La tariffa incentivante è riconosciuta, e rimane costante, per 20 anni a partire da quando l'impianto entra in esercizio.
Possono beneficiare di tali tariffe:- persone fisiche- persone giuridiche - soggetti pubblici- condomini di unità immobiliari ovvero edifici
IMPIANTI FOTOVOLTAICI INTEGRATI CON CARATTERISTICHE INNOVATIVE (TITOLO III)
Gli impianti integrati con caratteristiche innovative devono utilizzare moduli e componenti speciali sviluppati specificatamente per integrarsi e sostituire elementi architettonici. Inoltre la potenza nominale deve essere tra 1 kW Il GSE dovrà predispone entro il 1/1/2011 una guida su tali impianti, contenente anche schede di dettaglio. | TARIFFE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI INTEGRATI CON CARATTERISTICHE INNOVATIVE (titolo III)impianti entrati in esercizio entro il31/12/2011 |
| Intervallo di Potenza(kW) | Tariffa corrispondente(€/kEh) |
| 1≤P≤20 | 0,44 |
| 20 | 0,40 |
| P>200 | 0,37 |
Per gli impianti che entrano in esercizio nel 2012 e nel 2013 le tariffe saranno decurtate ulteriormente del 2% ogni anno. La tariffa incentivante è riconosciuta, e rimane costante, per 20 anni a partire da quando l'impianto entra in esercizio.Possono beneficiare di tali tariffe:- persone fisiche- persone giuridiche - soggetti pubblici- condomini di unità immobiliari ovvero edificiPer tale tipologia di impianti, i moduli e i componenti dovranno avere le seguenti caratteristiche costruttive:a. moduli e componenti speciali, sviluppati specificatamente per integrarsi e sostituire elementi architettonici di edifici quali:- coperture degli edifici- superfici opache verticali- superfici trasparenti o semitrasparenti sulle coperture- superfici apribili e assimilabili quali porte, finestre, vetrine anche se non apribili comprensive degli infisse.b. moduli e componenti che abbiamo significative innovazioni di carattere tecnologicoc. moduli progettati e realizzati industrialmente per svolgere oltre alla produzione di energia elettrica, funzioni architettoniche quali:- protezione o regolazione termica dell’edificio- moduli progettati per garantire tenuta dell’acqua e conseguente impermeabilizzazione- moduli progettati per garantire tenuta meccanica comparabile con l’elemento edilizioI moduli, inoltre, dovranno essere installati secondo le seguenti modalità:- i moduli devono sostituire componenti architettonici degli edifici- i moduli devono comunque svolgere una funzione di rivestimento dell’edificio- da un punto di vista estetico, il sistema fotovoltaico deve inserirsi armoniosamente nel disegno architettonico dell’edifico. IMPIANTI A CONCENTRAZIONE (TITOLO IV) Gli impianti a concentrazione, con potenza nominale compresa tra 1 kW che entreranno in esercizio dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2011, riceveranno le seguenti tariffe incentivanti | TARIFFE PER IMPIANTI A CONCENTRAZIONE (titolo IV)impianti entrati in esercizio entro il31/12/2011 |
| Intervallo di Potenza(kW) | Tariffa corrispondente (€/kWh) |
| 1≤P≤200 | 0,37 |
| 200 | 0,32 |
| P>1000 | 0,28 |
Per gli impianti che entrano in esercizio nel 2012 e nel 2013 le tariffe saranno decurtate ulteriormente del 2% ogni anno. La tariffa incentivante è riconosciuta, e rimane costante, per 20 anni a partire da quando l'impianto entra in esercizio. Possono beneficiare di tali tariffe: - persone giuridiche; - soggetti pubblici.
PREMI E INCREMENTI DELLE TARIFFE PER SPECIFICI INTERVENTI (ART. 10) Le tariffe descritte nella Tabella A, possono essere incrementate come segue: - di un valore massimo del 30%, per impianti abbinati ad un uso efficiente dell’energia (con una riduzione di almeno il 10% dell’indice di prestazione energetica dell’edificio, da dimostrare con una certificazione energetica); - del 5% per gli impianti per gli impianti diversi da quelli realizzati sugli edifici, che si trovino in aree industriali, commerciali, cave esaurite, aree di pertinenza di discariche o di siti contaminati; - del 5% per gli impianti realizzati sugli edifici, operanti in regime di scambio sul posto, realizzati nei comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti; - del 10% per gli impianti realizzati sugli edifici, installati in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto; - del 20% per i sistemi con profilo di cambio prevedibile. Il comma 6 stabilisce che gli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di pergole, serre, barriere acustiche tettoie e pensiline hanno diritto a una tariffa pari alla media aritmetica tra la tariffa spettante agli edifici realizzati su edifici e quella per gli altri impianti.
CUMULABILITÀ
L’articolo 5 stabilisce le condizioni di cumulabilità degli incentivi. In particolare è previsto che il conto energia sia cumulabile esclusivamente alle seguenti condizioni: § Con contributi in conto capitale non superiori al 30% del costo di investimento: § per impianti realizzati su edifici e con potenza non superiore a 3kW;§ per impianti realizzati su edifici pubblici;§ per impianti realizzati su aree oggetto di interventi bonifica;§ per impianti integrati con caratteristiche innovative;§ per impianti a concentrazione. § Con contributi in conto capitale non superiori al 60% del costo di investimento, per impianti realizzati su scuole pubbliche o strutture sanitarie pubbliche ed il cui soggetto responsabile sia la struttura stessa; § Con i finanziamenti a tasso agevolato erogati in attuazione dell’art. 1 comma 1111 della legge 296//06; § Con i benefici derivanti dall’accesso a fondi di garanzia e rotazione istituiti da Regioni o Enti locali.L’articolo 6 conferma, inoltre, la possibilità di cumulo con il meccanismo di ritiro dell’energia prodotta mediante scambio sul posto. Distinti saluti
CONFAPI MASSA CARRARA E VERSILIA{/reg}
Prot. n. 372/P/'10 PROROGA STRESS LAVORO-CORRELATIProt. n. 372/P/'10
Vi comunichiamo che è stata approvata dalla Camera dei Deputati la proroga al {reg}31/12/10 della valutazione dei rischi STRESS lavoro-correlati.
Manca quindi solo la firma del Presidente Giorgio Napolitano (che dovrebbe arrivare entro il primo agosto) per renderla operativa.
Distinti saluti
CONFAPI MASSA CARRARA E VERSILIA{/reg}