Prot. n. 122/P/'10 ANIEM 8Prot. n. 122/P/'10
LAVORI PUBBLICI FORMULATO IL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO SUL REGOLAMENTO. Il Consiglio di Stato ha reso noto il parere sullo schema di regolamento di attuazione ed esecuzione del codice dei contratti pubblici.
In merito all’ambito di applicazione del provvedimento, i Giudici rilevano come “sicuramente si deve escludere che il regolamento statale {reg}possa applicarsi a Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano, per tutto ciò che riguarda qualificazione, procedure di affidamento, progettazione, incarichi di progettazione, afferenti il settore dei lavori pubblici di interesse regionale (o provinciale), atteso che tale materie sono state ascritte dalla Corte alla competenza legislativa regionale esclusiva.” L’applicazione estensiva del Regolamento va quindi riferita alle Regioni a statuto ordinario, mentre si propone che “nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano il presente regolamento si applica limitatamente alle sue disposizioni che attuano norme del codice che rientrino nella competenza legislativa statale esclusiva anche nei confronti di dette Regioni e Province autonome”. Il Consiglio di Stato fornisce alcuni rilievi anche sulla disciplina del sistema di qualificazione.
In particolare, suggerisce di regolamentare il modo più rigoroso il divieto per le Soa di svolgimento delle attività promozionale attraverso soggetti esterni.
La Sezione del Consiglio, inoltre, lamenta l’assenza di “alcuna misura incentivante volta ad attenuare i costi di qualificazione per le piccole e medie imprese, pur possibile ai sensi dell’articolo 5, comma 5, lettera g) del codice.”
In merito all’utilizzo dei lavori in subappalto, la formulazione attuale prevede che l’appaltatore può utilizzare l’importo complessivo dei lavori se l’importo delle lavorazioni subappaltate non supera il 30% ovvero il 40% dell’importo complessivo, a seconda che si tratti di categoria a qualificazione non obbligatoria o a qualificazione obbligatoria; se il subappalto è avvenuto oltre i predetti limiti, l’ammontare complessivo dei lavori viene decurtato della quota eccedente e l’importo dei lavori così determinato può essere utilizzato non solo per la qualificazione nella categoria prevalente, ma anche, in alternativa, “ripartito tra la categoria prevalente e la categoria scorporabile; per una percentuale riferita a tale categoria scorporabile non superiore al dieci per cento”.
Lo schema di regolamento, dunque, attribuisce all’impresa affidataria il diritto a conseguire la qualificazione anche per lavori eseguiti in regime di subappalto anche per categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria.
Il Consiglio di Stato ritiene che tale nuova previsione sia in contrasto con i principi che hanno dato origine al sistema di qualificazione: certificare le imprese in base alle lavorazioni effettivamente eseguite. Viene quindi proposto il mantenimento del sistema vigente.
Sulla questione relativa ai requisiti di attrezzatura tecnica per le categorie specialistiche, contenuti nell’All. A 1 (vedi Aniem Informa n. 5), i Giudici ritengono prioritario che “i requisiti di specializzazione siano individuati in modo coerente e proporzionale con le esigenze di qualità delle prestazioni, ma garantendo il potenziale accesso al mercato delle opere superspecialistiche di tutti gli operatori in grado di eseguirle, tenendo presente che requisiti sproporzionati rischiano di restringere la concorrenza e di porsi in contrasto con il diritto comunitario e nazionale.” La questione, pertanto, viene rimessa alla valutazione del Ministero.
Il Ministero delle Infrastrutture dovrà ora valutare le modifiche suggerite dal Consiglio di Stato prima del varo definitivo del testo da parte del Consiglio dei ministri
Il testo integrale del parere è consultabile sul sito aniem. NORMATIVA IN GAZZETTA DECRETO MILLEPROROGHE E DECRETO EMERGENZE. Sul supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio scorso è stata pubblicata la legge 26 febbraio 2010 n. 25 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.".
Come anticipato nello scorso numero di Aniem Informa, il provvedimento contiene misure sull’adeguamento antisismico delle scuole e sul ripristino di agevolazioni fiscali nelle zone franche urbane. Altre proroghe temporali interessano il settore delle costruzioni.
In tema di fonti rinnovabili per gli edifici di nuova costruzione, viene prorogato al 1° gennaio 2011 il termine entro il quale, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
Viene disposta la proroga al 31 dicembre 2010 per l’esecuzione dei provvedimenti di sfratto.
E’ stato fissato al 30 aprile 2010 il termine per la proroga degli arbitrati.
Entro il 28 febbraio 2010, dovranno essere adottati i Piani di gestione dei bacini idrografici, da parte dei comitati istituzionali delle Autorità di bacino di rilievo nazionale.
Le concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreatve vengono prorogate fino alla fine del 2015.
In Gazzetta (supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2009) è stata anche pubblicata la legge 26 febbraio 2010, n. 26 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile".
Come anticipato nel precedente numero di Aniem Informa, il provvedimento contiene le disposizioni sull’attuazione del piano carceri e sull’attività di monitoraggio del rischio sismico. La stessa legge rinvia al 1° gennaio 2011 (la precedente scadenza era fissata al 1° gennaio 2010) l'obbligo, per i nuovi edifici, di vincolare il rilascio del permes-so di costruire all'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI LE NORME ANTI CORRUZIONE. Lo scorso 1° marzo il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" (il testo integrale è consultabile sul sito aniem).
L'Autorità di Vigilanza dovrà pubblicare, per ogni contratto, i bandi e gli avvisi di gara, gli aggiudicatari e l'elenco dei partecipanti, l'inizio dell'esecuzione del contratto, le sospensioni, le varianti, le imprese subappaltatrici, la durata e gli importi finali del contratto, nonché i dati relativi al contenzioso ed al relativo esito, ivi compresi gli eventuali arbitrati La stessa Autorità, sentiti i rappresentanti delle stazioni appaltanti e le organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese, potrà integrare l'attuale sistema di qualificazione, “con parametri reputazionali oggettivi, basati sulla valutazione del comportamento tenuto dalle imprese nell'esecuzione del contratto e, sulla scorta di tali parametri, predispone schemi di valutazione utilizzabili anche dalle stazioni appaltanti”.
Il provvedimento, fra l’altro, prevede l’istituzione di una Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'Autorità di vigilanza: le stazioni appaltanti dovranno trasmettere all'Autorità tutti i dati relativi a contratti di lavori, servizi e forniture, al fine di realizzarne l'anagrafe e consentire la conoscibilità, per gli operatori di settore e per gli stessi cittadini, dell'attività contrattuale posta in essere dalla pubblica amministrazione. La banca dati, in sostanza, avrà il compito di acquisire tutta la documentazione comprovante il rispetto dei requisiti contenuti nel Codice degli Appalti.
Presso ogni prefettura sarà istituito un elenco di fornitori e prestatori di servizi, non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, ai quali potranno rivolgersi gli esecutori dei lavori, servizi e forniture. La prefettura effettuerà verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti rischi e, in caso di esito negativo, disporrà la cancellazione dell'impresa dall'elenco. AMBIENTE PROROGATI I TERMINI DI ISCRIZIONE AL SISTRI. Sono stati prorogati di 30 giorni i termini di iscrizioni al Sistri (sistema per il controllo della tracciabilità dei rifiuti). La proroga è prevista dal decreto del Ministro dell`ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 febbraio 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2010, n. 48.I termini validi per le iscrizioni sono attualmente:- 30 marzo per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, con oltre 50 dipendenti, per i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali e artigianali con oltre 50 dipendenti, per i commercianti, intermediari, imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;- il 29 aprile per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi con meno di 50 dipendenti, per i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali e artigianali con meno di 50 dipendenti ed oltre 10. Si segnalano, inoltre, le seguenti ulteriori modifiche apportate al DM 17 dicembre 2009:
· All’art. 5, comma 6 (tempistiche per i produttori per la registrazione della movimentazione del rifiuto nella relativa scheda Sstri): l’operazione di movimentazione del rifiuto solo pericoloso deve essere comunicata al sistema almeno 4 ore prima che si effettui la movimentazione, salvo giustificati motivi di emergenza da annotare nel campo Annotazioni del scheda Registro cronologico.
· All’art. 5, comma 7 (tempistiche per i trasportatori per l’inserimento dei propri dati relativi al trasporto nel sistema): l’inserimento dei dati del trasportatore relativi al trasporto, solo per movimentazione di rifiuti pericolosi, deve avvenire almeno 2 ore prima dell’operazione di movimentazione, salvo giustificati motivi da annotare nel campo annotazione del scheda Registro cronologico;
· Le disposizioni dell’art. 6 comma 2 del DM 17 dicembre 2009 (particolari tipologie per cui i soggetti produttori si avvalgono dell’impresa di trasporto per la compilazione delle schede) si applicano anche ai produttori di rifiuti non pericolosi che non sono inquadrati in un’organizzazione di ente o di impresa, nonché al trasporto transfrontaliero dall’estero effettuato da un’impresa di trasporto ex art. 212, c. 5, D.Lgs. 152/2006)
· Le disposizioni dell’art. 6 commi 7 (la scheda registro cronologico è compilato dalla sede legale dell’impresa ) e 8 (la scheda area movimentazione viene stampata, compilata e sottoscritta dal soggetto che ha effettuato l’attività ) del DM 17 dicembre 2009, si applicano alle strutture sanitarie pubbliche e private, inclusi gli ambulatori decentrati dell’azienda sanitaria di riferimento, solo per quanto riguarda la gestione dei rifiuti pericolosi.
· Vengono modificati i moduli di iscrizione al SISTRI, n. 1 e n. 2, facendo salve le iscrizioni effettuate fino al 1 marzo 2010, sulla base della vecchia modulistica.{/reg} GIURISPRUDENZA OMESSA PRESENTAZIONE DELLE GIUSTIFICAZIONI PREVENTIVE. La previsione univoca del bando che commina l'esclusione del concorrente che ha omesso di presentare le giustificazioni preventive impediscono alla parte ricorrente di giovarsi dell’ orientamento giurisprudenziale che, facendo perno sull’ insegnamento offerto dalla sentenza della Corte di Giustizia CE del 27/11/2001, esclude la possibilità di sanzionare con l’esclusione la carenza delle giustificazioni preventive in assenza di una specifica previsione espulsiva da parte della lex specialis. A tali conclusioni è pervenuto il Consiglio di Stato (sez. V 17/2/2010 n. 922).
AVVALIMENTO PLURIMO AMMISSIBILE PER REQUISITI DIVERSI
Il Consiglio di Stato (sez. V 23/2/2010 n. 1054) ha ritenuto che l’avvalimento, come disciplinato dal Codice dei Contratti (dlgs 163/2006), renda ammissibile la pluralità di avvalimenti per requisiti distinti.
L’art. 49, comma 6, infatti, vieta solo di avvalersi di due imprese per lo stesso requisito, mentre non impedisce di avvalersi di due distinte imprese per due diversi requisiti.
Prot. n. 119/P/'10 AMBIENTE RIFIUTI SISTRIPROT. N. 119/p/'10
D.M. 15 febbraio 2010
Si segnala che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. {reg}48 del 27-2-2010 il Decreto 15 febbraio 2010 recante “Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante: 'Istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009'. In allegato il D.M. e relativi allegati.
Il provvedimento è entrato in vigore il 28 febbraio u.s. Si riportano sinteticamente le principali novità e precisazioni introdotte dal decreto.
Il provvedimento, infatti, oltre a contenere i termini di proroga all’iscrizione per entrambi i gruppi di soggetti obbligati all’iscrizione al SISTRI, introduce alcune significative modifiche e integrazioni.
Proroga dei termini relativi all’iscrizione a SISTRI (art. 1) Vengono prorogati i termini dell’iscrizione dei soggetti obbligati a SISTRI ai sensi dell’art. 3, comma 1 del DM 17 dicembre 2009 di 30 giorni. Pertanto le nuove scadenze sono:
I gruppo (art. 1 comma 1 lettera a), art. 2) – 31 marzo 2010.
II gruppo (art. 1, comma 1 lettera b) – 29 aprile 2010. Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento rifiuti (art. 3) Si forniscono precisazioni in merito alle categorie rientranti nel I gruppo. Le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti e che risultino produttori di rifiuti speciali di cui all’art. 184, comma 3, lettera g) del D.Lgs. 152/2006 si iscrivono a SISTRI anche come produttori, indipendentemente dal numero di dipendenti, rientrando nelle scadenze del I gruppo.
Attività di raccolta e trasporto di rifiuti (art. 4) Si forniscono precisazione in merito alle imprese di cui all’art. 212, c. 5 del D.Lgs. 152/2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali che abbiamo intenzione di dotarsi di un dispositivo USB per ciascuna Unità Locale.
Viene precisato che tali soggetti hanno la possibilità di scegliere due possibili alternative modalità di dotazione dei dispositivi USB:
1. un dispositivo USB relativo alla sede legale e un dispositivo USB per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto rifiuti;
2. un dispositivo USB relativo alla sede legale, un dispositivo USB per ciascuna Unità Locale e un dispositivo USB per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto rifiuti. In questo caso il contributo è versato per ciascun dispositivo richiesto. In caso di iscrizioni già avvenute, qualora il soggetto voglia usufruire di questa facoltà, deve richiedere i dispositivi aggiuntivi per ciascuna U.L. tramite il numero verde: 800 00 38 36.
Integrazione dell’Allegato II – Ripartizione dei contributi per categoria dei soggetti obbligati (rif. art.5) L’integrazione riporta le modalità di pagamento dei contributi.
Vengono fornite precisazioni sul calcolo dei contributi per le seguenti categorie:
A) imprese (escluse le imprese che effettuano raccolta e trasporto di rifiuti);
B) imprese che producono rifiuti pericolosi e non pericolosi;
C) impianti che gestiscono rifiuti pericolosi e non pericolosi, sia di rifiuti urbani; discariche (D1, D5, D12); demolitori/rottamatori; frantumatori; inceneritori (D10); impianti di coincenerimento (R1); impianti di trattamento chimico-fisico e biologico (D8, D9); impianti compostaggio e di digestione anaerobica; impianti di recupero di materia (R2, R3, R4, R6, R7, R8, R9); attività di recupero (R5, R10, R11, R12, R13) e smaltimento (D2, D3, D4, D6, D7, D13, D14, D15); imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento che risultano produttori ai sensi dell’art. 184, comma 3, lettera g) del D.Lgs. 152/2006.
D) imprese che raccolgono e trasportano rifiuti; incluse specifiche nel caso di trasporto sia di rifiuti pericolosi che non pericolosi;
E) imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti (ex art. 212, comma 8 del D.Lgs. 152/2006), incluse specifiche in caso di imprese che, utilizzando lo stesso veicolo, raccolgono e trasportano rifiuti ai sensi del C. 5 e 8 dell’Art. 212 del D.Lgs. 152/2006;
F) comuni per la Regione Campania.
G) imprese di raccolta e trasporto di rifiuti urbani della Regione Campania.
H) per i consorzi, gli intermediari, i terminalisti, gli operatori logistici, i raccomandatari marittimi, i centri di raccolta comunali, le piattaforme, le Associazioni imprenditoriali e loro società di servizi.
Vengono precisate le modalità di pagamento (presso qualsiasi ufficio postale, presso gli sportelli del proprio istituto di credito, presso la Tesoreria provinciale dello Stato), inclusa la specifica che “Ciascun Operatore, una volta iscritto a SISTRI, riceverà un numero di pratica e successivamente, nel più breve tempo possibile, dovrà effettuare il pagamento del contributo di competenza per acquisire i dispositivi elettronici ad esso spettanti.”
Inoltre, una volta effettuato il pagamento dei contributi spettanti, gli Operatori devono comunicare al SISTRI via fax al 800 05 08 63 o all’indirizzo di posta elettronica: contributo@sistri.it gli estremi del pagamento secondo le modalità indicate dal DM 15 febbraio 2010. In assenza di questa comunicazione, il sistema non procederà alle attività successive di personalizzazione dei dispositivi e di consegna degli stessi.
A seguito del predetto invio la CCIAA, le Associazioni imprenditoriali o loro società di servizi delegate dalle CCIAA, o dalle Sezioni Regionali e Provinciali dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, contatteranno gli Operatori per la comunicazione della data di appuntamento ai fini della consegna dei dispositivi e delle black box.
Indirizzo di posta elettronica per l’iscrizione al SISTRI (art. 6) È stato ufficializzato l’invio on line del modulo di iscrizione anche per posta elettronica all’indirizzo: iscrizionemail@sistri.it
Modifiche all’articolato del DM 17 dicembre 2009 (rif art. 7, 11, 12):
· All’art. 5, comma 6 (tempistiche per i produttori per la registrazione della movimentazione del rifiuto nella relativa scheda sistri): l’operazione di movimentazione del rifiuto solo pericoloso deve essere comunicata al sistema almeno 4 ore prima che si effettui la movimentazione, salvo giustificati motivi di emergenza da annotare nel campo Annotazioni del scheda Registro cronologico.
· All’art. 5, comma 7 (tempistiche per i trasportatori per l’inserimento dei propri dati relativi al trasporto nel sistema): l’inserimento dei dati del trasportatore relativi al trasporto, solo per movimentazione di rifiuti pericolosi, deve avvenire almeno 2 ore prima dell’operazione di movimentazione, salvo giustificati motivi da annotare nel campo annotazione del scheda Registro cronologico;
· All’art. 5, viene inserito il comma 7 – bis. Si disciplina la movimentazione di rifiuti non pericolosi per cui la scheda SISTRI- AREA MOVIMENTAZIONE deve essere compilata da produttori e trasportatori prima della movimentazione del rifiuto stesso.
· La nota alla sesta tabella dell’Allegato II – demolitori e rottamatori viene eliminata (la nota includeva in tale classificazione anche i concessionari/gestori, case costruttrici/automercato di veicoli).
· Le Schede SISTRI di cui all’Allegato III hanno subito correzioni principalmente di carattere formale (errori di trascrizione, ecc). I nuovi modelli sono scaricabili dal portale SISTRI. Si evidenzia l’unica modifica sostanziale, ovvero l’integrazione con una sezione specifica (sez. 3-bis) per i “Rifiuti dall’estero”della scheda SISTRI - Trasportatori rifiuti speciali, nell’Area Movimentazione Rifiuto dell’Allegato III. · La definizione di Delegato viene sostituita dalla seguente:
“il soggetto che, nell’ambito dell’organizzazione aziendale, è delegato dall’impresa all’utilizzo e alla custodia del dispositivo USB, al quale sono associate le credenziali di accesso al sistema ed è attribuito il certificato per la firma elettronica. Qualora l’impresa non abbia indicato alcun Delegato, le credenziali di accesso al SISTRI e il certificato per la firma elettronica verranno attribuiti al rappresentante legale dell’impresa.” Ulteriori tipologie particolari (art. 8) · Le disposizioni dell’art. 6 comma 2 del DM 17 dicembre 2009 (particolari tipologie per cui i soggetti produttori si avvalgono dell’impresa di trasporto per la compilazione delle schede) si applicano anche ai produttori di rifiuti non pericolosi che non sono inquadrati in un’organizzazione di ente o di impresa, nonché al trasporto transfrontaliero dall’estero effettuato da un’impresa di trasporto ex art. 212, c. 5, D.Lgs. 152/2006)
· Le disposizioni dell’art. 6 commi 7 (la scheda registro cronologico è compilato dalla sede legale dell’impresa ) e 8 (la scheda area movimentazione viene stampata, compilata e sottoscritta dal soggetto che ha effettuato l’attività ) del DM 17 dicembre 2009, si applicano alle strutture sanitarie pubbliche e private, inclusi gli ambulatori decentrati dell’azienda sanitaria di riferimento, solo per quanto riguarda la gestione dei rifiuti pericolosi.
Impianti di recupero e smaltimento di rifiuti urbani (art. 9) Si forniscono integrazioni rispetto alle modalità operative dei suddetti soggetti, i quali sono tenuti alla compilazione del registro di carico e scarico e all’obbligo di comunicazione annuale MUD, tramite la compilazione della scheda SISTRI- Area Registro Cronologico.
Moduli di iscrizione (art. 10)Vengono modificati i moduli di iscrizione al SISTRI, n. 1 e n. 2, facendo salve le iscrizioni effettuate fino al 1 marzo 2010, sulla base della vecchia modulistica. Le modifiche apportate sono principalmente delle precisazioni per la compilazione degli stessi. In particolare, si evidenzia l’introduzione della sezione 3A per gli operatori che raccolgono e trasportano rifiuti speciali, ai sensi dell’Art. 212, comma 5 del D.Lgs. 152/2006 in applicazione dell’art. 4 del DM 15 febbraio 2010.
Distinti saluti
API MASSA CARRARA E VERSILIA{/reg}
Prot. n. 118/P/'10 CCIAA INIZIATIVA SETTORE NAUTICAProt. n. 118/P/'10
Su richiesta presso i nostri uffici è disponibile il materiale relativo all'iniziativa nel settore della nautica che la Camera di Commercio di Massa Carrara promuove in collaborazione con Luccapromos.
Restiamo a disposizione per maggiori informazioni e chiarimenti.
Distinti saluti
API MASSA CARRARA E VERSILIA
Prot. n. 117/P/'10 ERASMUS PER GIOVANI IMPRENDITORI Prot. n. 117/P/'10
Il programma di scambio "Erasmus per giovani imprenditori" offre ai nuovi imprenditori un'opportunità per {reg}acquisire le competenze utili per gestire una piccola o media impresa (PMI). I nuovi imprenditori imparano come gestire una PMI e acquisiscono familiarità con il contesto imprenditoriale di un altro paese dell'UE lavorando a contatto con un imprenditore già affermato. Il programma "Erasmus per giovani imprenditori" è stato avviato dalla Commissione europea nel febbraio 2009.
I nuovi imprenditori possono scegliere di fare uno stage della durata di 1 - 6 mesi presso un imprenditore già affermato. Durante tale periodo, essi hanno l'opportunità di acquisire le necessarie conoscenze per l'avvio e la gestione di una PMI in ambiti quali la gestione finanziaria e operativa, lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi, strategia di vendita e di marketing efficaci, il diritto commerciale europeo e il mercato unico.
Gli imprenditori ospitanti sono imprenditori già affermati che possiedono o gestiscono una PMI nell'UE. Essi traggono a loro volta beneficio dal programma poiché hanno l'opportunità di migliorare il loro accesso al mercato e di identificare partner potenziali in altri paesi dell'UE. Il programma agevola la costituzione di reti tra imprenditori facendo leva sulle conoscenze e esperienze transfrontaliere all'interno dell'UE.
A tutt'oggi si sono conclusi più di 50 scambi mentre altri 100 sono attualmente in corso. Si sono registrate più di 1800 candidature: la parte del leone la fanno l'Italia e la Spagna cui corrisponde più del 45% delle candidature totali.
Il programma "Erasmus per giovani imprenditori" è finanziato dalla Commissione europea ed è portato avanti nei singoli Stati membri dell'UE da più di 160 organizzazioni intermediarie aventi vocazione di sostegno alle aziende come ad esempio le camere di commercio, le organizzazioni di sostegno alle imprese e i centri che aiutano le imprese nella loro fase di avviamento.
Il prossimo invito a presentare candidature è previsto per metà marzo/aprile 2010. Si consiglia la consultazione frequente del sito di riferimento.
Sito di riferimento:
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=it
Ulteriori informazioni sono reperibili al seguente indirizzo:
Ufficio di Assistenza “Erasmus per giovani imprenditori”
c/o EUROCHAMBRES
Avenue des Arts, 19 A/D
B-1000 Bruxelles, Belgio
Tel: +32 (0)2 282 08 73 - Fax: +32 (0)2 280 01 91
e-mail: support@erasmus-entrepreneurs.eu
A disposizione per maggiori informazioni e assistenza, porgiamo distinti saluti.
API MASSA CARRARA E VERSILIA{/reg}
Prot. n. 116 TOSCANA PROMOZIONE PRESENTAZIONE CROAZIAPROT. N. 116/p/'10
Grazie ad una serie di normative e leggi che equiparano l’investitore straniero con quello interno, la Croazia offre varie tipologie di incentivi che{reg} aprono alle aziende italiane uno scenario ricco di opportunità di business. Incentivi che vanno dalle agevolazioni doganali e fiscali, alle sovvenzioni per la creazione di nuovi posti di lavoro, per la formazione professionale e per la realizzazione di progetti di investimento di particolare interesse economico. Proprio per approfondire questi temi, lunedì 15 marzo 2010 a partire dalle ore 9.00 si terrà presso Toscana Promozione (Salone Monumentale, via Vittorio Emanuele II, 62/64 – Firenze) una Country Presentation sulla Croazia durante la quale sarà distribuita e presentata anche una business guide sul paese con una serie di informazioni utili per gli imprenditori. La Country Presentation è realizzata nell’ambito del progetto “Distretto del Legno e della Meccanica di Bjelovar. Cooperazione per l’internazionalizzazione della PMI italiane e Croate” (finanziato con fondi del Ministero per lo Sviluppo Economico ex legge ’84) per questo motivo dopo la presentazione generale verrà realizzato un focus sulle opportunità di business nell’ambito della filiera del legno nella Regione di Bjelovar. Saranno presenti oltre ai rappresentanti governativi locali e del Parco Industriale di Bjelovar anche imprenditori croati della filiera del legno che nel pomeriggio coi i quali si terranno nel pomeriggio incontri B2B con gli operatori toscani interessati (nella scheda di adesione maggiori informazioni sulle aziende croate partecipanti).Nel pomeriggio, oltre agli incontri B2B con le imprese croate, la dott.ssa Tana Maroevic Trade Analist di ICE Zagabria, sarà a disposizione per incontri individuali per ulteriori approfondimenti ed informazioni sul mercato locale. Per le organizzazioni intermediarie interessate (aziende speciali, camere di commercio, associazioni di categoria, consorzi, etc…) nel pomeriggio si terrà un working group sull’ europrogettazione per uno scambio di esperienze con i rappresentanti del Parco Industriale di Bjelovar e per il rafforzamento di nuovi partenariati per future progettualità. La partecipazione all’iniziativa è gratuita. I soggetti interessati sono invitati a prendere visione delle informative allegate alla presente comunicazione e ad inviare il modulo di partecipazione entro la data di lunedì 8 marzo 2010 al seguente numero di fax: 055/4628025. Per ogni comunicazione vi invitiamo a prendere contatto con Toscana Promozione:1) Elena Perla Simonetti per informazioni generali sull’iniziativa e sul progetto “Distretto del Legno e della Meccanica di Bjelovar. Cooperazione per l’internazionalizzazione della PMI italiane e Croate” e-mail: e.simonetti@toscanapromozione.it, telefono 055/46280992) Alberto Cintelli referente per le imprese del settore Meccanica e Tecnologie applicatee-mail a.cintelli@toscanapromozione.it , tel. 055/462800043) Tania Gualdo, referente per le imprese del Settore Arredo-Casa e-mail, t.gualdo@toscanapromozione.it, telefono 055/4628076 Nel ringraziarVi per l’attenzione, Vi porgiamo cordiali saluti.
API MASSA CARRARA {/reg}
Prot. n. 115/P/'10 INCOMING LAPIDEOProt. n. 115/P/'10
E' disponibile su richiesta presso i nostri uffici la modulistica relativa al prossimo incoming di operatori da Canada, USA, e Paesi del Golfo organizzato dalla Camera di Commercio in collaborazione con Luccapromos, Toscana Promozione e CarraraFiere.
Si segnala che{reg} gli operatori selezionati sono esclusivamente architetti, interior designers, importatori e distributori di settore appositamente selezionati e che l'iniziativa si svolgerà in concomitanza con la prossima Marmotec di Carrara. L'invio della scheda di adesione dovrà avvenire entro il 19 marzo 2010 ai recapiti e nei modi indicati.
A disposizione per maggiori informazioni e assistenza, porgiamo distinti saluti.
API MASSA CARRARA E VERSILIA{/reg}
Prot. n. 110 RECEPIMENTO NUOVA DIRETTIVA MACCHINEMassa, 26 febbraio ‘10
Prot. n. 110/P/’10
Decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 17 Si segnala la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19-2-2010 - Suppl. Ordinario n.36 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 17 “Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori”, che recepisce la nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE. Il provvedimento entrerà in vigore il 06 marzo 2010. Il D.Lgs. 17/2010 abroga il precedente DPR 24 luglio 1996, n. 459; è fatta salva l’applicazione delle disposizioni transitorie contenute nel precedente regolamento governativo, che riguarda le macchine costruite ante direttiva 89/392/CEE e che{reg} comunque continuano ad essere vendute, noleggiate o concesse in uso o in locazione finanziaria.
Si rinvia la parte relativa agli ASCENSORI a fonte secondaria, per le necessarie modifiche al DPR 30 aprile 1999, n. 162.
Fino al 29 giugno 2011 è consentita l’immissione sul mercato di apparecchi portatili a carica esplosiva per fissaggo e altre macchine ad impatto a carica esplosiva che sono conformi alle disposizioni vigenti al 17 maggio 2006. Le modifiche introdotte dal D.Lgs n. 17/10 sono molte, di seguito si riportano le principali novità.
- CAMPO D’APPLICAZIONE E DEFINIZIONI - Estensione del campo d’applicazione anche agli accessori di sollevamento (che già oggi portano la marcatura CE) ed a catene, funi e cinghie di sollevamento, introducendo, quindi,per questi componenti procedure di certificazione non previste nella legislazione vigente;
- Introduzione delle “quasi-macchine” e inserimento delle quasi-macchine tra i prodotti normati, oltre a quanto contenuto nel campo di applicazione della precedente direttiva macchine;
- Modifica della definizione di macchina che ora si riferisce anche a macchine prive del motore;
- Introduzione di una nuova definizione per i componenti di sicurezza e di un Allegato con un loro elenco indicativo ed aggiornabile (Allegato V);
- Introduzione dell’elenco dei prodotti appartenenti al campo di applicazione della Direttiva 2006/95/CE Bassa Tensione e quindi esclusi dalla Direttiva Macchine;
- Riformulazione delle esclusioni dal campo d’applicazione di tutti i mezzi di trasporto in generale, tenendo conto anche dei rischi coperti dalle direttive specifiche sui trattori agricoli (2003/37/CE) e sui veicoli rientranti nel campo di applicazione delle Direttive 70/156/CEE e 2002/24/CE.
Nuova definizione di “macchina” propriamente detta La nuova definizione di macchina, propriamente detta, è: “insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per una applicazione ben determinata”. A completamento di questa definizione base sono state aggiunte quattro appendici che includono anche le macchine complesse e le macchine ad azionamento manuale per il sollevamento di pesi. La seconda di queste appendici è particolarmente rilevante perché include nella definizione anche le macchine non complete purché costituiscano un insieme “pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione”, risolvendo così problematiche relative a molte macchine (ad esempio le gru destinate ad essere montate su autocarro che oggi non sono considerate macchine). La grande novità è comunque l’inclusione delle macchine commercializzate senza il motore o, più generalmente, senza un “sistema di azionamento proprio” che, secondo le più diffuse interpretazioni, può comprendere anche il sistema di trasmissione, inclusi dispositivi accessori come il freno e le parti del sistema di controllo ad essi strettamente connesse. Ciò può facilitare, ad esempio, utilizzatori che preferiscono avere uno stoccaggio omogeneo di motori per facilitare la manutenzione delle loro macchine, ma introduce nuove importanti problematiche. Per le macchine commercializzate senza un sistema di azionamento proprio, infatti, le responsabilità, oggi proprie del solo fabbricante, rischiano di diluirsi fra più soggetti, quali il fabbricante della macchina, il fabbricante del motore, i fornitori, gli utilizzatori e/o gli assemblatori della macchina finale pronta per essere utilizzata. Basta pensare alla pratica impossibilità del fabbricante di garantire i livelli di rumorosità e di vibrazione, l’efficacia del sistema di controllo completo, o i tempi di arresto e/o di frenatura. Il costruttore, comunque, dovrà indicare nelle istruzioni tutte le caratteristiche del sistema di azionamento da installare sulla macchina. Le quasi-macchine Esse sono definite come “insiemi che costituiscono quasi una macchina ma che, da soli, non sono in grado di garantire un’applicazione ben determinata. Un sistema di azionamento (drive system) è una quasi-macchina. Le quasi-macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina disciplinata da presente Decreto”. Esse non devono essere marcate CE e seguono procedure differenziate da quelle previste per gli altri prodotti disciplinati dalla Decreto. Anche le documentazioni da elaborare sono denominate in maniera diversa, onde evitare confusione. Il fabbricante delle quasi-macchine, prima di immetterle sul mercato, deve elaborare:
· la “documentazione tecnica pertinente”, (diversa dal “fascicolo tecnico” previsto per le macchine);
· la “dichiarazione di incorporazione” (diversa dalla “dichiarazione di conformità” prevista per le macchine);
· le “istruzioni di assemblaggio” (diverse dalle”istruzioni” previste per le macchine).
Nell’ambito della sorveglianza del mercato, prendono tutte le misure appropriate per assicurarsi che le quasi-macchine possano essere immesse sul mercato solo se soddisfano le disposizioni del Decreto che le riguardano, ma non applicano ad esse le rigorose procedure di cui alle clausole di salvaguardia, che sono previste esclusivamente per le macchine. A maggiore chiarimento, si potrebbe dire che è stata introdotta una nuova opportunità per i costruttori di questi prodotti, senza spingersi troppo negli obblighi e nelle procedure di controllo. Nel Decreto 98/37/CE i costruttori di macchine non complete, destinate ad essere assemblate con altre macchine per formare una macchina propriamente detta, devono solamente dichiarare questa destinazione dei loro prodotti (Dichiarazione di Incorporazione di cui all’Allegato II - B). Il Decreto permette ai costruttori delle “quasi macchine” che soddisfano uno o più requisiti essenziali di sicurezza dell’Allegato I, la possibilità di dichiarare la loro rispondenza ai requisiti soddisfatti. In questo modo tali prodotti avranno un valore aggiunto sul mercato in quanto, per i rischi relativi ai requisiti soddisfatti, offrono maggiori garanzie al fabbricante della macchina finale che li utilizza. Due concetti sono da evidenziare:
· Il fabbricante della quasi-macchina è libero di stabilire a quali requisiti essenziali di sicurezza soddisfare, e quindi dichiarare come soddisfatti, con i conseguenti obblighi derivanti dalla compilazione della documentazione tecnica pertinente. I requisiti dell’allegato I, infatti non sono obbligatori per le quasi-macchine, ma si applicano solamente alle macchine, cioè ai prodotti finiti.
· Ai fini delle procedure di cui alle clausole di salvaguardia il solo responsabile della macchina completa è, e rimane, chi redige la dichiarazione di conformità e appone la Marcatura CE, ovvero il fabbricante della macchina stessa
- PROCEDURE PER LA CERTIFICAZIONE
La procedura per la Marcatura CE e l'articolo 13 - Non conformità della marcatura: non presentano differenze con gli adempimenti stabiliti nella precedente Direttiva. I provvedimenti emessi sono ora comunicati anche al Coordinamento regionale di settore istituito presso la Conferenza Stato-Regioni.
In particolare, si prevede:
· Apposizione della Marcatura CE anche sui componenti di sicurezza, sui dispositivi amovibili di trasmissione meccanica e su catene, funi e cinghie;
· Obbligo di riportare nel fascicolo tecnico la documentazione relativa alla valutazione del rischio effettuata nella fase di progettazione della macchina, che dimostri la procedura seguita; · Modifiche dell’Allegato IV, quali: l’esclusione dei motori a combustione interna destinati ad equipaggiare macchine per lavori sotterranei, l’esclusione delle macchine per la fabbricazione di articoli pirotecnici, l’inclusione delle unità logiche con funzioni di sicurezza (prima erano incluse solamente quelle relative ai comandi bimanuali) e l’inclusione di tutti i dispositivi di protezione progettati per il rilevamento delle persone (prima erano inclusi solamente quelli elettro-sensibili); · Cessazione dell’obbligo di depositare il fascicolo tecnico presso un Organismo Notificato di Certificazione per i fabbricanti che realizzano le macchine in Allegato IV rispettando le norme armonizzate;
· Introduzione della possibilità per il fabbricante, relativamente alle macchine in Allegato IV, di operare in regime di “Garanzia di Qualità Totale”, cioè secondo un sistema di qualità per la progettazione, la fabbricazione, l’ispezione finale e le prove, approvato da un Organismo notificato, in alternativa alle altre procedure di certificazione oggi imposte dalla Direttiva vigente; · Introduzione della scadenza, dopo cinque anni, della validità dei certificati dell’esame di tipo rilasciato dagli Organismi Notificati e conseguente riesame dello stesso.
· Introduzione di misure specifiche riguardanti le “macchine potenzialmente pericolose” (esse non sono le macchine che possono compromettere la sicurezza delle persone, e che saranno quindi ritirate dal mercato con le procedure della clausola di salvaguardia, ma sono le macchine che potrebbero essere pericolose in quanto tecnicamente simili a quelle ritirate dal mercato o perché costruite sulla base di norme armonizzate ritenute non più rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza del Decreto). Per queste macchine la Commissione può adottare misure specifiche per vietare o limitare la loro immissione sul mercato o per subordinarle a condizioni particolari;
· Imposizione di vincoli più stringenti per gli Organismi notificati e per gli Stati Membri che li notificano. - LE MODIFICHE DELL’ALLEGATO I “Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute relativi alla progettazione e alla costruzione delle macchine” L’Allegato I che contiene i requisiti essenziali di salute e sicurezza per le macchine non è cambiato in modo sostanziale, salvo che per la necessaria introduzione dei requisiti da applicare ai nuovi prodotti immessi nel campo d’applicazione, quali i prodotti cosmetici e farmaceutici, le macchine portatili per fissaggio ed altre macchine ad impatto. È stata mantenuta, per quanto possibile, la struttura esistente e la numerazione delle varie clausole per non creare difficoltà ai fabbricanti, che altrimenti avrebbero dovuto modificare i programmi già impostati per la predisposizione dei fascicoli tecnici. Sono state aggiunte alcune definizioni e sono stati modificati alcuni termini, adeguandoli il più possibile a quelli usati nelle norme armonizzate e quindi al linguaggio comune consolidatosi in questi anni fra gli operatori della sicurezza. La parte relativa al contenuto delle istruzioni per l’uso è stata completamente riordinata e riformulata. Essa è attualmente molto completa e costituisce una guida per i fabbricanti. È stato dato più risalto alla procedura per la valutazione del rischio, nonché ai concetti legati all’ergonomia esprimendo in maniera più estesa e completa i principi del rapporto uomo macchina. La parte relativa ai sistemi di comando è stata completamente ristrutturata rendendola più organica, ma mantenendo pressoché inalterati i principi vigenti. Sono stati introdotti alcuni requisiti che tengono conto delle esigenze operative e di sicurezza di alcune tipologie di macchine, come le macchine automatiche, e le macchine con comando a distanza, oggi sempre più diffuse. È stato introdotto il concetto di “arresto operativo” cioè un arresto che, per motivi operativi, non interrompe l’alimentazione degli azionatori. Per quanto riguarda l’arresto di emergenza è stato espresso chiaramente il concetto che esso costituisce una misura di protezione complementare, da installare in aggiunta alle misure di sicurezza richieste, non in loro sostituzione. - SANZIONI
Fatte salve le ipotesi, nei casi più gravi, di configurabilità di reato quali la frode in commercio, la truffa, ecc., in particolare, il D.Lgs. n. 17/2010 prevede:
· l’assenza dei requisiti di conformità richiesti dall’Allegato I del decreto rappresenta la condotta più grave (sanzione amministrativa da Euro 4.000,00 ad Euro 24.000,00);
· al fine di agevolare l'attività di sorveglianza, l'autonoma rilevanza - a fini sanzionatori dell'omessa esibizione della documentazione tecnica che il fabbricante o il suo mandatario è tenuto ad avere ed esibire (sanzione amministrativa da Euro 2.000,00 ad Euro 12.000,00);
· il sanzionamento per l’immissione sul mercato di un bene sì conforme ai requisiti tecnici ma privo della Dichiarazione di Conformità (sanzione amministrativa da Euro 2.000,00 ad Euro 12.000,00);
· la tutela della Marcatura CE sanzionando maliziose apposizioni di marcature, segni od iscrizioni che possano creare confusione ovvero che ne possano limitare la visibilità e la leggibilità (sanzione amministrativa da Euro 1.000,00 ad Euro 6.000,00);
· il sanzionamento per la pubblicità di macchine che non rispettano le prescrizioni del decreto legislativo (sanzione amministrativa da Euro 2.500,00 ad Euro 15.000,00).
Distinti saluti
API MASSA CARRARA E VERSILIA{/reg}
Prot. n. 108/P/'10 REACH AGGIORNAMENTIMassa, 25 febbraio ‘10
Prot. n. 108/P/’10
Si segnalano di seguito alcuni aggiornamenti in materia di REACH. In particolare:{reg}
· Inserite 14 nuove sostanze SVHC nella candidate list
· consultazione pubblica su classificazione ed etichettatura armonizzate per tre nuove sostanze chimiche
· il comitato di valutazione dei rischi e’ d’accordo su opinioni riguardo la classificazione armonizzata di tre sostanze chimiche
· importante novità per gli utilizzatori di iuclid 5.0 e iuclid 5.1: IL LANCIO DELLA NUONA VERSIONE DI IUCLID 5.2
Infine, si trasmette in allegato la brochure “REACH e CLP dal titolo 2010: Un anno chiave per la registrazione e dichiarazione delle sostanze chimiche Non aspettate!” in lingua italiana predisposta dalla DG Impresa della Commissione europea al fine di darne la maggiore diffusione.
INSERITE 14 NUOVE SOSTANZE SVHC NELLA CANDIDATE LIST L’ECHA ha ufficializzato il 14 gennaio u.s. l’inserimento di 14 delle 15 sostanze SVHC identificate nel mese di dicembre 2009 come possibili PBT, vPvB, Cancerogene, Mutagene, Tossiche per la riproduzione. L’acrilamide, l’unica non confermata, è infatti attualmente oggetto di una causa legale; per questo motivo si è deciso di sospenderne l’inserimento fino al termine del procedimento in corso. Le nuove sostanze SVHC, così come identificate nel sito dell’ECHA sono: - Anthracene oil
- Anthracene oil, anthracene paste, distn. lights
- Anthracene oil, anthracene paste, anthracene fraction
- Anthracene oil, anthracene-low
- Anthracene oil, anthracene paste
- Pitch, coal tar, high temp.
- Aluminosilicate Refractory Ceramic Fibres
- Zirconia Aluminosilicate, Refractory Ceramic Fibres
- 2,4-Dinitrotoluene
- Diisobutyl phthalate
- Lead chromate
- Lead chromate molybdate sulphate red (C.I. Pigment Red 104)
- Lead sulfochromate yellow (C.I. Pigment Yellow 34)
- tris(2-chloroethyl)phosphate (Tossico per la riproduzione cat. 2)
Qualsiasi decisione riguardo la necessità di sottoporre tali sostanze ad autorizzazione sarà successivamente presa dall’ECHA. La attuale Candidate List completa è scaricabile all’indirizzo:http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp Di seguito sono descritti gli obblighi risultanti dall’inserimento di una sostanza nella Candidate List; questi si applicano sia nel caso di inclusione della stessa all’interno di un articolo, che per sostanze a sé stanti o componenti di un preparato. Sostanze in articoli
Dalla data di inclusione:Il fornitore di un articolo contenente una sostanza SVHC, in concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso/peso, fornisce al destinatario dell'articolo informazioni sufficienti a consentire la sicurezza d'uso dell'articolo e comprendenti, quanto meno, il nome della sostanza (art. 33). Dal 2011:Ogni produttore o importatore di articoli notifica all'Agenzia la presenza di una sostanza SVHC se sono soddisfatte le due seguenti condizioni:a) la sostanza è contenuta in tali articoli in quantitativi complessivamente superiori ad 1 tonnellata all'anno per produttore o importatore;b) la sostanza è contenuta in tali articoli in concentrazione superiore allo 0,1 % in peso/peso. (art.7.2) - Per sostanze incluse nella Candidate List prima del 1 dicembre 2010, la notifica dovrà essere fatta non più tardi del 1 giugno 2011.
- Per sostanze incluse nella Candidate List dal 1 decembre 2010, la notifica dovrà essere fatta al più tardi 6 mesi dopo l’inclusione.
Sostanze a sè
Dalla data di inclusione:Il fornitore di una sostanza inclusa nella Candidate List trasmette al destinatario della sostanza una Scheda di Dati di Sicurezza (art.33). Sostanze in preparati
Dalla data di inclusioneOgni produttore o importatore di preparati non classificati come pericolosi secondo la Direttiva 1999/45/CE deve fornire su richiesta i componenti e la relativa Scheda Dati di Sicurezza se il preparato contiene almeno una sostanza di Candidate List in concentrazione > 0,1% (p/p) per preparati non gassosi, se la sostanza è PBT o vPvB. CONSULTAZIONE PUBBLICA SU CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA ARMONIZZATE PER TRE NUOVE SOSTANZE CHIMICHE L’ECHA ha pubblicato una nuova consultazione pubblica, con scadenza 3 marzo 2010, su una proposta di classificazione ed etichettatura armonizzate, avanzata da due Stati Membri (Danimarca, e United Kingdom) per le sostanze White spirits, Fuberidazole e Thiacloprid.. La prima (acquaragia minerale) è utilizzata principalmente come solvente, ad esempio in processi di estrazione, pulizia, sgrassatura, in varie applicazioni. Per questa la Danimarca propone di aggiungere a quella attuale la classificazione di “pericolosa” (pericolo di danni seri per esposizione prolungata attraverso l’inalazione).La seconda è utilizzata come fungicida in ambito agricolo, principalmente nel trattamento dei semi. Per questa UK propone di aggiungere a quella attuale la classificazione di “sensibilizzante” (pericolo di danni a seguito di contatto sulla cute) e “pericolosa” (pericolo di danni seri per esposizione prolungata se ingerita).La terza, infine, è un insetticida mirato, utilizzato per il controllo del pidocchio di frutteti e orti. Attualmente non risulta classificata. Per questa UK propone di classificarla come “tossica se ingerita” e “pericolosa per inalazione”, come cancerogeno cat. 3 e tossica per la riproduzione cat. 3. Per gli effetti sull’ambiente viene proposta una classificazione come “molto tossica per gli organismi acquatici – potrebbe causare effetti avversi a lungo termine sull’ambiente acquatico”. Il processo avviato dall’ECHA prevede il passaggio attraverso una serie di step ben definiti: · · Prima valutazione da parte dell’Agenzia del Dossier presentato dai tre Stati Membri, seguita da una consultazione pubblica (durata 45 giorni a partire dal 18 Gennaio 2010). · · Invio per risposta, agli Stati Membri o alle industrie che hanno fatto la proposta di classificazione ed etichettatura armonizzate, dei commenti raccolti. · · Invio dei commenti, della proposta e delle risposte ricevute alla Commissione dell’ECHA per la valutazione del rischio, che produrrà un’opinione scientifica, che guiderà la Commissione Europea nella classificazione ed etichettatura delle sostanze.· · Inserimento della sostanze nell’ Allegato VI, parte 3 del Regolamento (EC) No 1272/2008 (CLP). I report relativi alle tre sostanze, così pure come ulteriori informazioni, possono essere scaricati all’indirizzo http://echa.europa.eu/consultations/harmonised_cl_en.asp.
Le informazioni sul nuovo Regolamento per la Classificazione, Etichettatura ed Imballaggio di sostanze chimiche e miscele sono invece scaricabili all’indirizzo http://echa.europa.eu/classification_en.asp.IL COMITATO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI E’ D’ACCORDO SU OPINIONI RIGUARDO LA CLASSIFICAZIONE ARMONIZZATA DI TRE SOSTANZE CHIMICHE Il 29 gennaio u.s. il Comitato di valutazione dei rischi dell’ECHA (RAC) ha espresso, in accordo con quanto previsto dall’Art 37(4) del Regolamento (EC) N.1272/2008 ("Regolamento CLP"), alcune opinioni riguardo la classificazione armonizzata di tre sostanze chimiche sul territorio dell’EU, classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione.
Le sostanze sono: - Indium phosphide, attualmente non classificato, proposto dalla Francia per una classificazione armonizzata come cancerogeno e tossico per la riproduzione. Il RAC ha inoltre proposto la classificazione come tossico per inalazione a dosi ripetute. La sostanza è principalmente utilizzata come semiconduttore nell’industria elettronica.
- Di-tert-butyl peroxide – DTBP, attualmente classificato per alcuni pericoli chimico-fisici. Il RAC è d’accordo con la Francia per una classificazione come mutageno. La sostanza è principalmente utilizzata a livello industriale come additivo nei processi di polimerizzazione.
- Trixylyl phosphate, attualmente non classificato a livello europeo. Il RAC è d’accordo con l’Olanda per una classificazione armonizzata come tossico per la riproduzione. La sostanza è principalmente utilizzata come fluido idraulico resistente alla fiamma, ad esempio nell’industria dei generatori di potenza.
Presto sul sito dell’ECHA saranno disponibili le opinioni del RAC riguardo tali sostanze, con una dettagliata spiegazione delle tre categorie (cancerogeno, mutageno, tossico per la riproduzione). IMPORTANTE NOVITA’ PER GLI UTILIZZATORI DI IUCLID 5.0 E IUCLID 5.1- IL LANCIO DELLA NUONA VERSIONE DI IUCLID 5.2
Tutti i registranti che utilizzano IUCLID 5.0 o 5.1 avranno tempo fino a marzo 2010 per presentare i loro dossier; dopo tale data dovranno utilizzare la versione IUCLID 5.2.
A partire dal 15 febbraio u.s. è disponibile sul sito di IUCLID la nuova versione del software IUCLID5.2, che dovrà essere utilizzata per allestire ed inviare i dossier di registrazione attraverso il nuovo portale REACH-IT, che sarà avviato a partire da marzo 2010. Le precedenti versioni di IUCLID (5.0 e 5.1) potranno essere quindi utilizzate ancora per pochi giorni. Tra le principali novità del software si ricordano:
· la possibilità di inserire informazioni su classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche, in piena conformità con quanto previsto dal Regolamento CLP, entrato in vigore nel 2009.
· numerosi aggiornamenti dei template armonizzati OECD, da utilizzarsi per raccogliere le informazioni derivate da studi sulle sostanze chimiche· la riorganizzazione delle sezioni 3.2, 3.5 e 3.6, per comprendere maggiori informazioni sugli usi, resasi necessaria a seguito dell’aggiornamento della guida sui requisiti di informazione e sul chemical safety assessment (CSA)· anche i sommari di studio sono stati estesi, per ottimizzare l’uso di IUCLID con i principali strumenti di assessment delle sostanze chimiche.Di pari passo l’ECHA ha stabilito il prossimo aggiornamento del portale REACH-IT, che è previsto per il 1 marzo 2010, data che sarà confermata successivamente all’esito positivo dei test attualmente in corso. A partire da questa data sarà possibile utilizzare nuove funzioni, come ad esempio la possibilità di inviare notifiche di classificazione ed etichettatura, modifiche alle entità legali, dichiarazioni di cessazione attività. Come conseguenza a partire da tale data nessun dossier creato con versioni precedenti di IUCLID 5.2 verrà accettato. Per facilitare il lavoro di chi avesse già preparato il dossier con una versione precedente è garantita comunque la conversione automatica nel nuovo formato.La scelta di anticipare il rilascio di IUCLID 5.2, prima del lancio del nuovo REACH-IT, permetterà alle aziende di prendere confidenza ed adeguarsi con procedure interne al nuovo sistema.Fino al 1 marzo, comunque, i dossier dovranno essere inviati con le attuali versioni di IUCLID; sarà sempre possibile visualizzare, in IUCLID 5.2, i dossier creati con versioni precedenti. Tutti i dettagli su come creare ed inviare i dossier con la nuova versione di REACH-IT saranno forniti nei rispettivi manuali, che verranno pubblicati in concomitanza dell’aggiornamento.
Si sottolinea nuovamente il fatto che dopo l’avvio del nuovo portale REACH-IT non sarà più possibile utilizzare versioni precedenti alla 5.2 di IUCLID.
La stessa cosa vale anche per gli eventuali plug-in installati, che dovranno essere aggiornati.
Per maggiori informazioni sull’installazione si può fare riferimento ai relativi manuali; dettagli addizionali su IUCLID5.2 al sito http://iuclid.echa.europa.eu/.{/reg}
Prot. n. 107/P/'10 TOSCANA - PRESTITO PER PAGARE I DIPENDENTIProt. n. 107/P/'10
La Regione Toscana per fronteggiare la crisi mette in campo una nuova misura, la prima del genere in Italia. Finora la Regione aveva garantito alle imprese prestiti per far{reg} fronte alla carenza di liquidità, per acquistare nuove scorte, per trasformare debiti da breve a medio o lungo termine, per estinguere prestiti e per nuovi investimenti. Questa volta si tratta di un aiuto concreto alle imprese in difficoltà nel pagare gli stipendi ai propri dipendenti. Le piccole e medie imprese, infatti, potranno richiedere alle banche che hanno aderito un finanziamento per assicurare gli stipendi per 12 mesi. A garantirlo, gratuitamente, sarà Fidi Toscana. Per ottenere il prestito le aziende dovranno impegnarsi a mantenere stabili i livelli occupazionali. Non dovrà essere tagliato neppure un posto di lavoro per un anno. Per far questo dovranno firmare un accordo con le rappresentanze sindacali. Il finanziamento non sarà comunque erogato all'azienda in un'unica soluzione ma sarà messo a disposizione dell'impresa mese dopo mese per pagare salari e contributi. Il prestito potrà essere rimborsato da 60 a 84 mesi. Le aziende dovranno pagare agli istituti di credito gli interessi dovuti. Ma i tassi saranno particolarmente vantaggiosi, con spread massimi che potranno arrivare, a seconda della classi di merito dell'azienda, a 0,9 o l'1,7 per cento, da sommarsi agli indici Euribor e Irs, a seconda che il prestito sia a tasso fisso o variabile. Le domande saranno valutate dalle banche e da Fidi Toscana, alle quali andranno recapitate contemporaneamente e in doppia copia. La risposta (e il finanziamento) arriverà al massimo in un mese. Le banche che hanno sottoscritto l'accordo sono praticamente tutte quelle che hanno sportelli in Toscana, tranne Unicredit. Il provvedimento sarà operativo già da metà marzo. Distinti saluti
API MASSA CARRARA E VERSILIA{/reg}
Prot. n. 105/P/'10 ANIEM 7pROT. N. 105/p/'10
EDILIZIA CARCERARIA LA CAMERA APPROVA LE NORME SUL PIANO CARCERI. Lo scorso 19 febbraio la Camera ha approvato il disegno di legge relativo alla conversione del D.L. n. {reg}195/2009, contenente le norme attuative del Piano Carceri. Il testo, che passa ora all’esame del Senato per concludere l’iter entro il 28 Febbraio, elimina la norma che avrebbe introdotto la “Protezione Civile S.p.a. e conferma la scelta di prevedere un iter più snello per la localizzazione e l’espropriazione delle aree ove realizzare gli istituti penitenziari. In particolare sono conferiti pieni poteri al Commissario straordinario che potrà avvalersi del Dipartimento della Protezione civile per le attività di progettazione, scelta del contraente, direzione lavori e vigilanza degli interventi strutturali ed infrastrutturali.
E’ stato peraltro approvato un ordine del giorno con il quale si richiede di stilare una “black list” di fornitori e prestatori di servizi, considerati a rischio di inquinamento mafioso, con i quali non possono essere stipulati i contratti pubblici e i successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture riguardanti il Piano Carceri.
Il Governo, inoltre, è vincolato a dare priorità alla ristrutturazione ed alla messa a norma delle case circondariali attualmente esistenti ed a rispettare le intese sulle aree con i comuni interessati.
TERREMOTO ABRUZZO FINANZIAMENTO PER L’ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO DEL RISCHIO SISMICO. Nel disegno di legge relativo alla conversione del D.L. n. 195/2009 (contenente “Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l`avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile”) sono previsti i nuovi interventi per la gestione della fase post emergenziale in Abruzzo.In particolare, come già comunicato, il decreto prevede che il Presidente della Regione, a decorrere dal 1° febbraio 2010 e per l`intera durata dello stato di emergenza, assuma le funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione e prosegua gli interventi di primo soccorso e di assistenza in favore delle popolazioni. Al fine di garantire la funzionalità delle attività di monitoraggio del rischio sismico, viene inoltre autorizzata la spesa pari a 1 milione di euro per l`anno 2011 ed a 1 milione di euro a decorrere dall`anno 2013, mediante rifinanziamento dell`autorizzazione di spesa di cui all`articolo 2 comma 329 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (recante autorizzazione di spesa per la prosecuzione delle attività di monitoraggio del rischio sismico). EDILIZIA SCOLASTICA SLITTA DI 5 MESI L’ADEGUAMENTO ANTISISMICO DELLE SCUOLE.MINISTERO ISTRUZIONE AVVIA CENSIMENTO EDILIZIA SCOLASTICA. E’ in corso di approvazione alla Camera il testo di conversione in legge del d.l. 30 dicembre 2009, n.194, (c.d. Milleproroghe recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative). Il provvedimento, già approvato dal Senato, prevede la proroga al 30 giugno 2010 del termine entro il quale individuare gli interventi di immediata realizzabilità per la messa in sicurezza e l’adeguamento antisismico delle scuole e la relativa ripartizione delle risorse. Si tratta, come noto, del programma di adeguamento antisismico delle scuole, che sarebbe dovuto già partire dal 30 gennaio, e sul quale la Finanziaria 2010 ha stanziato 300 milioni di Euro.
Intanto il Ministero dell’Istruzione, attraverso il suo Ufficio Statistica, ha avviato una raccolta dati per realizzare l'anagrafe dell’edilizia scolastica, con l’obiettivo di accertare la consistenza, la situazione e la funzionalità del patrimonio edilizio scolastico, intervenire tempestivamente sulle segnalazioni delle autorità locali competenti e programmare gli interventi e gli investimenti necessari.
Tale iniziativa, che si propone di creare una banca dati on line costantemente aggiornabile, è prevista dall’art. 7 della legge 11 gennaio 1996, n. 23.
FISCO RIPRISTINATE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE ZONE FRANCHE URBANE. Lo stesso Disegno di Legge di conversione del Decreto Milleproroghe ripristina le agevolazioni fiscali (esenzione dalle imposte sui redditi, dall`IRAP e dall`ICI) per le zone franche urbane; tali agevolazioni sono riconosciute alle imprese “micro” e “piccole” secondo la definizione contenuta nella Raccomandazione 6-5-2003 n. 2003/361/CE.Il provvedimento europeo prevede che “la categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) e` costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un`impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR. Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un`impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.” INTERNAZIONALIZZAZIONE PRESENTAZIONE POTENZIALITA’ INVESTIMENTI IN MAURITANIA. La Direzione Generale per i Paesi dell'Africa sub-sahariana del Ministero degli Affari Esteri organizza, il 23 marzo 2010 a Roma, P.le della Farnesina, 1, una Country Presentation dedicata alle opportunità d'investimento e di rafforzamento dell’interscambio commerciale con la Mauritania. I lavori saranno aperti alle ore 10.00 dal Ministro degli Affari Esteri, On. Franco Frattini; per la Mauritania è prevista la partecipazione del Ministro degli Affari Esteri, Sig.ra Naha Mint Hamdi Ould Mouknass, accompagnata da alti rappresentanti delle istituzioni economico-finanziarie e da imprenditori mauritani. Nel pomeriggio, potranno essere organizzati, a richiesta, incontri bilaterali tra i componenti della delegazione mauritana e le controparti italiane interessate. Si trasmettono in allegato, su segnalazione della Confapi, un invito per la partecipazione alla manifestazione, corredato di una scheda di adesione da compilare e restituire al mittente entro il 19 marzo 2010, nonché un programma provvisorio ed una sintetica Scheda Paese. AMBIENTEIL NUOVO SISTEMA PER LA TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI. Lo scorso 14 gennaio è entrato in vigore il decreto ministeriale 17 dicembre 2009 (Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009).Il nuovo sistema per il controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sostituirà gradualmente il formulario per il trasporto dei rifiuti, il registro di carico e scarico e il modello unico di dichiarazione ambientale (MUD).Per quanto riguarda le imprese edili, il SISTRI non si applica ai materiali non pericolosi derivanti dall`attività di demolizione e costruzione.Sono obbligati ad aderire al SISTRI, infatti, i soggetti che fino ad oggi hanno dovuto tenere il registro di carico e scarico e presentare il MUD ai sensi degli articoli 189 e 190 del D.Lgs. 152/2006: coloro che effettuano a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, commercianti ed intermediari senza detenzione, imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi, imprese ed enti produttori iniziali non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali ed artigianali (art. 184, comma 3, lettere c), d) e g)) con oltre di dieci dipendenti.Il decreto, inoltre, stabilisce che possono aderire al SISTRI su base volontaria le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all`art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del D.Lgs. 152/2006, vale a dire, tra gli altri, anche i produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da attività di demolizione, costruzione e scavo di cui all`art. 184, comma 3 lettera b) del Codice dell`ambiente (art. 1 comma 4 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009).Le imprese edili, quindi, non sono tenute ad aderire al SISTRI, per la produzione di rifiuti non pericolosi derivanti dallo svolgimento della attività di demolizione e costruzione.Non sussiste obbligo di adesione neanche per chi effettua attività di trasporto in conto proprio di materiali non pericolosi (l’adesione è volontaria). GIURISPRUDENZA AMMESSO IL RECESSO DI IMPRESE NEI RAGGRUPPAMENTI IN FASE DI GARA. Il Consiglio di Stato (sez. VI 16/2/2010 n. 842) si è espresso sul divieto di modificazione soggettiva dei raggruppamenti, precisando che questo non ha l'obiettivo di precludere sempre e comunque il recesso dal raggruppamento in costanza di procedura di gara. Il rigore di detta disposizione va, infatti, temperato in ragione dello scopo che persegue, che è quello di consentire alla stazione appaltante, in primo luogo, di verificare il possesso dei requisiti da parte dei soggetti che partecipano alla gara e, correlativamente, di precludere modificazioni soggettive, sopraggiunte ai controlli, e dunque, in grado di impedire le suddette verifiche preliminari. Tale essendo, dunque, la funzione di detta disposizione è evidente come le uniche modifiche soggettive elusive del dettato legislativo siano quelle che portano all'aggiunta o alla sostituzione delle imprese partecipanti e non anche quelle che conducono al recesso di una delle imprese del raggruppamento, in tal caso, infatti, le esigenze succitate non risultano affatto frustrate poiché l'amministrazione, al momento del mutamento soggettivo, ha già provveduto a verificare i requisiti di capacità e di moralità dell'impresa o delle imprese che restano, sicché i rischi che il divieto mira ad impedire non possono verificarsi (Cons. St., sez. VI, 13 maggio 2009 n. 2964). Tale soluzione va seguita purché la modifica della compagine soggettiva in senso riduttivo avvenga per esigenze organizzative proprie dell’a.t.i. o consorzio, e non invece per eludere la legge di gara e, in particolare, per evitare una sanzione di esclusione dalla gara per difetto dei requisiti in capo al componente dell’a.t.i. che viene meno per effetto dell’operazione riduttiva.{/reg}