Prot. n. 67/P/'10 RIFIUTI SISTRIMassa, 5 febbraio ‘10
Prot. n. 67/P/10
REGISTRI CARICO/SCARIO – FORMULARI – MUD. CAMBIANO UN PO’ DI COSE: ENTRA IN VIGORE IL “SISTRI”
Il 13/01/2010 è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il D.M. 17/12/2009 “Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’art. 189 del D.Lgs. 152/2006 e dell’Art. 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito{reg}, con modificazioni, dalla Legge n. 102 del 2009”. Il provvedimento interessa diversi soggetti: · produttori iniziali di rifiuti pericolosi, ivi compresi quelli di cui all’art. 212 c. 8, D.lgs.152/2006;· imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184 c. 3 lettere c), d) e g) del D.lgs. 152/2006 con più di 10 dipendenti; · commercianti e intermediari;· consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati;· per le imprese di cui all’art. 212 c. 5 del D.lgs. 152/2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali;· per le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento rifiuti;· per i soggetti di cui all’art. 5, comma 10, del D.M. 17 dicembre 2009 (trasporto intermodale); I produttori di rifiuti dovranno iscriversi al SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) entro le seguenti date:
28/02/2010 - produttori iniziali di rifiuti pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti
30/03/2010 - produttori iniziali di rifiuti pericolosi fino a 50 dipendenti e non pericolosi con numero di dipendenti compresi tra 11 e 50;
30/03/2010 - i produttori di rifiuti non pericolosi fino a 10 dipendenti e le imprese che raccolgono e trasportano in conto proprio rifiuti non pericolosi possono aderire al SISTRI su base volontaria.
Il sistema diventerà operativo il 12/07/2010 per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, e il 10/08/2010 per gli altri soggetti.Da quel momento i soggetti iscritti verranno dotati di un dispositivo USB per l’accesso in sicurezza al sistema informatico, idoneo a consentire la trasmissione dei dati, a firmare elettronicamente le informazioni fornite e a memorizzarle sul dispositivo stesso. Il “formulario” verrà stampato direttamente attraverso il dispositivo USB. I soggetti iscritti dovranno comunque aggiornare i registri di carico/scarico per il mese successivo all’operatività, dopodiché non dovranno più tenere registri di carico/scarico. L’iscrizione al SISTRI per i produttori di rifiuti prevede il versamento di un contributo annuale variabile in funzione del numero di dipendenti che va da un minimo di € 60 ad un massimo di € 800 (aziende con più di 500 dipendenti).
Come cambia il MUD?
Entro il 31 dicembre 2010 i soggetti tenuti alla presentazione del MUD, dovranno comunicare, tramite l’apposita scheda, le informazioni relative al periodo dell’anno 2010 precedente all’operatività del sistema SISTRI, sulla base dei dati inseriti nel registro di carico e scarico.Dall’anno successivo i soggetti iscritti al SISTRI non saranno più obbligati alla dichiarazione MUD. Ulteriori informazioni sono disponibili sul portale del SISTRI www.sistri.it.
A disposizione per eventuali chiarimenti.
Distinti saluti
API MASSA CARRARA E VERSILIA{/reg}
Prot. n. 50/P/'10 ANIEM CONFAPI N. 3 MASSA, 29 GENNAIO '10
Prot. n. 50/P/'10
APPALTI PUBBLICI
NUOVA MODIFICA IN VISTA PER LE CAUSE DI ESCLUSIONE
La legge comunitaria 2009 potrebbe comportare una nuova modifica dell’art. 38 del Codice Contratti che disciplina le cause di esclusione dalle gare.
Un emendamento approvato la scorsa settimana dalla Commissione delle politiche europee del Senato, infatti, prevede alcuni {reg}sostanziali cambiamenti. Il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, è, oggi 28 gennaio al voto dell’Assemblea del Senato.
Le modifiche apportate in Commissione prevedono, anzitutto, che alla lettera c) dell’art. 38 (condanne su reati relativi alla moralità professionale, corruzione, frode…. Anche se commessi da soci, amministratori, direttori tecnici) sia precisato che “l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima”.
Le violazioni relative al pagamento di imposte e tasse, inoltre, (art. 38, lett.g) rilevano solo se “gravi”.
Scompare l’esclusione (abrogata la lett. m bis dell’art. 38) a seguito della sospensione dalle gare per aver prodotto false dichiarazioni risultanti dal casellario dell’Autorità.
L’emendamento dispone un comma aggiuntivo nel quale si dispone che “Sono esclusi dalla procedura di gara i concorrenti che presentano documenti o dichiarazioni falsi, ovvero non presentano i documenti o le dichiarazioni prescritti a pena di esclusione, dal presente codice, o da altre leggi richiamate nel bando, o dagli atti di gara. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto di cui al comma 1, lettera h), per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia”. Saranno quindi le stazioni appaltanti a segnalare il presunto reato all’Autorità che disporrà l’iscrizione al casellario solo se rileverà dolo o colpa grave; la conseguente esclusione sarà limitata ad un anno. Il comma 2, infine, relativo alla presentazione di dichiarazioni sostitutive con indicazione delle eventuali condanne, risulta interamente sostituito con la seguente formulazione:
“Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Ai fini del comma 1, lettere e) ed i), si intendono gravi le violazioni ostative, secondo la normativa vigente in materia, al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ai fini del comma 1, lettera m-quater), il concorrente allega, alternativamente: a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.".
ILLEGITIMA LA PREVISIONE GENERICA DEGLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA.L’Autorità di Vigilanza ha confermato in un recente parere (n.137/2009) come sussista l’obbligo per le stazioni appaltanti di prevedere i criteri di valutazione dell’offerta ed i relativi punteggi.Se nel passato si era consolidato il principio secondo il quale eventuali specificazioni o integrazioni dei criteri di valutazione indicati dal bando di gara o dalla lettera d'invito potevano essere configurati dalle commissioni giudicatrici, seppure soltanto prima della apertura delle buste relative alle offerte, tale discrezionalità è stata eliminata a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 152/2008 (terzo decreto correttivo). L’Autorità ha ricordato come l'esigenza di non lasciare spazi di discrezionalità valutativa ai commissari, quando l'appalto è affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è affrontata oggi dall'art. 83 del Codice dei contratti pubblici: tutti i criteri di valutazione dell'offerta (criteri generali, sub-criteri e criteri motivazionali), nonché i relativi punteggi, devono essere stabiliti fin dalla formulazione del bando di gara, con conseguente esclusione di spazi integrativi, di specificazione o di articolazione degli stessi in capo alla commissione di gara.E' illegittimo, pertato, il bando di gara che cita gli elementi concreti da valutare da parte della commissione ai fini dell’attribuzione del punteggio (organizzazione del servizio, innovazione tecnologica, termini di consegna dei buoni pasto ordinati, organizzazione dell’eventuale informatizzazione delle procedure, struttura organizzativa dell’azienda, modalità di assistenza ed altri elementi utili a valutare la qualità del servizio offerto) indicandoli, però, in maniera approssimata e generica e senza ancorarli ad una predeterminata graduazione di punteggi che va da un minimo ad un massimo passando per posizioni intermedie predeterminate o determinabili secondo parametri oggettivi già fissati dal bando o dallo stesso capitolato speciale che lo integra
EDILIZIA ABITATIVA
PRONTO IL REGOLAMENTO SUI FONDI IMMOBILIARI
Nei giorni scorsi è stato consegnato il testo del regolamento (disponibile sul sito aniem) per l’individuazione dei requisiti relativi ai fondi immobiliari chiusi da costituirsi ai sensi dell’art. 11 del piano nazionale di edilizia abitativa (Dpcm 16 luglio 2009).
Il piano, come noto, prevede la costituzione di un sistema nazionale e locale di fondi per l’acquisizione e la realizzazione di immobili, con la partecipazione di soggetti pubblici e/o privati. Sui fondi immobiliari il Governo ha messo a disposizione 150 milioni di euro.Il Fondo nazionale avrà un patrimonio minimo di 1 miliardo di euro, una durata predefinita di 30 anni ed un rendimento del 2%.La strategia di investimento prevede che gli interventi saranno ritenuti ammissibili se consentiranno la realizzazione di un numero di alloggi sociali superiori a quello di un investimento pubblico di pari valore; saranno privilegiati gli interventi sostenibili da un punto di vista ambientale ed energetico ed, a parità di condizioni, quelli coordinati da più comuni.
FIERE
CONFAPI: PARTECIPAZIONE COLLETTIVA FIERA QATAR.
Confapi organizza la prima partecipazione collettiva all’edizione 2010 della Fiera Project Qatar che si terrà a Doha dal 12 al 15 aprile 2010.Project Qatar ospita le principali aziende internazionali nel settore delle costruzioni e rappresenta un forum unico per la presentazione delle tecnologie più innovative, i macchinari, le attrezzature ed i materiali più avanzati. Alla manifestazione saranno inoltre presenti i principali rappresentanti del settore pubblico nazionale che presenteranno sia le agevolazioni offerte dal governo agli investitori stranieri sia interessanti opportunità d’investimento nel settore pubblico. La fiera si terrà presso il Doha Exibition Center, in un’area di 82.000 metri quadri. Fra i settori coinvolti nell’iniziativa si segnalano:macchinari per asfalto, arredo bagno, prodotti in cemento, calcestruzzi, attrezzature ed utensili per l’edilizia, attrezzature per taglio, lucidatura e movimentazione, porte e finestre, macchine movimento terra, attrezzature e forniture elettriche, ascensori, controsoffitti e soffitti, pavimentazioni , vetreria, blocchi, lastre e prodotti finiti in granito e marmo, isolamento, prodotti in acciaio e ferro, architettura paesaggistica, pietre naturali, onice e travertino, sistemi di energia solare, attrezzature per estrazione, lavorazione e installazioni, impalcature, rivestimenti da parete.La partnership esclusiva instaurata tra Confapi e l’Ente Fiera del Qatar consente di offrire alle aziende associate condizioni di partecipazione particolarmente favorevoli. Con riguardo ai costi:- Affitto di uno stand allestito e attrezzato: 400 US$ al metro quadro. Lo stand include: pannelli divisori, tappeti, illuminazione, attacco elettrico da 13 amp, fascia nominativa, sedie, tavolo, armadietto chiudibile, scaffali.- Soggiorno presso il Millennium Hotel Doha, hotel ufficiale della manifestazione, in cui i partecipanti potranno usufruire di tariffe speciali agevolate. Le tariffe si intendono per stanza a notte, colazione ed accesso a Internet inclusi. Le tariffe sono inoltre soggette ad un service charge del 17%. Stanza singola USD $192
Stanza Doppia USD $205
La Confederazione si farà carico di tutti gli aspetti logistici e organizzativi, inclusi i rapporti con l’ente Fiera. Saranno, pertanto, comunicate in seguito le modalità di pagamento e di fatturazione per le aziende partecipanti. Le aziende interessate dovranno compilare la scheda di manifestazione allegata e trasmetterla entro il 1 febbraio 2010 a Confapi – estero@confapi.org .Per ulteriori informazioni, contattare Confapi 06 69015320/319/329.
GIURISPRUDENZA
OFFERTE ANOMALE: AMMISSIBILE VERIFICA DEI CONTRATTI CON FORNITORI.
Il Consiglio di Stato (sez. VI 19/1/2010 n. 188) è tornato ad esprimersi sugli ambiti ammissibili di verifica delle offerte anomale, sottolineando, anzitutto,, che la "ratio" cui è preordinato il meccanismo di verifica della offerta anomala è la piena affidabilità della proposta contrattuale, come già sancito dallo stesso Consiglio Stato (sez. V, 05 ottobre 2005, n. 5315). Tale premessa consente di affermare che la verifica delle presunte anomalie possa coinvolgere anche la posizione dei fornitori, essendo già stato affermato che "è corretta la valutazione operata dall'amministrazione sull'anomalia di una offerta formulata in una gara d'appalto, fondata sull'analisi dei prezzi unitari, sui preventivi dei fornitori, sull'indicazione dei tempi di esecuzione dei lavori in relazione a quelli ritenuti ordinariamente necessari. A tal fine l'amministrazione gode di potere discrezionale nel determinare su quali prezzi fondare il proprio giudizio di congruità per escludere l'anomalia." (Consiglio Stato , sez. IV, 30 marzo 1998, n. 508). Tale sequenza, secondo i Giudici, appare logica e condivisibile: ben può l’amministrazione, per verificare l’anomalia dell’offerta, indagare sui rapporti a monte e sulle condizioni dei fornitori di parte offerente, anche con riferimento all’approvvigionamento di beni da parte di questi ultimi.
OBBLIGO DI INTESTAZIONE DELLA CAUZIONE ANCHE ALLE MANDANTI. Riprendendo un orientamento già espresso dal Consiglio di Stato, il TAR Valle d'Aosta (14/1/2010 n. 6) ha ribadito che, nel caso di partecipazione di un costituendo raggruppamento temporaneo di imprese ad una gara di appalto, la polizza fideiussoria, mediante la quale viene costituita la cauzione provvisoria, deve essere intestata non solo alla società capogruppo, ma anche alle mandanti che sono individualmente responsabili delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara. Ciò al fine di evitare il configurarsi di una carenza di garanzia per la stazione appaltante con riferimento a quei casi in cui l'inadempimento non dipenda dalla capogruppo designata ma dalle mandanti{/reg}